La Strafgesetznovelle austriaca del 2011 – brevi cenni
Il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore – in Austria – la Strafgesetznovelle del 2011, deliberata, all´unanimità, dal Nationalrat il 6.12.2011 ed alla quale il Bundesrat non si è opposto (“hat keinen Einspruch erhoben”).
Già in sede di accordi di coalizione che hanno preceduto la formazione dell´attuale compagine governativa, i due “Koalitionspartner” avevano convenuto una “Überprüfung der Strafrahmen” (una revisione delle pene edittali), con particolare riferimento a reati commessi con uso della violenza. In tal modo il legislatore austriaco ha “continuato sulla strada” intrapresa con il 2° Gewaltschutzgesetz del 2009. Nella Strafgesetznovelle dell´anno passato sono previsti, prevalentemente, ma non solo, inasprimenti di pena per reati commessi contro “Minderjährige” e “Unmündige” (va rilevato che per la legislazione austriaca sono” Minderjährige” le persone che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età, mentre sono “Unmündige” coloro che hanno un´età inferiore a 14 anni; la tutela particolare (“stehen unter dem besonderen Schutz der Gesetze”) di queste persone, è anche prevista da un apposito paragrafo dell´ABGB (codice civile austriaco)).
Con le modifiche e con l´introduzione di nuove fattispecie di reato, l´Austria ha adempiuto in gran parte agli obblighi assunti in sede internazionale, in particolare, ha attuato, nella propria legislazione interna, la Convenzione del Consiglio d´Europa concernente misure per la tutela di minori dallo sfruttamento sessuale e dagli abusi sessuali (CETS). Inoltre, precipuamente, ma non esclusivamente, è stata prevista un´estensione dell´”österreichischen Strafgerichtsbarkeit, (della giurisdizione penale austriaca) über Auslandstaten”, in particolare con riferimento ai reati sessuali, ma anche riguardo a “Zwangsehen” (matrimoni sotto costrizione) e “Genitalverstümmelungen” (mutilazioni di organi genitali).
II
La riforma in vigore dall´inizio di quest’anno è incentrata sulla previsione di pene minime edittali superiori a quelle previste fino al 2011, rispettivamente sull´aumento di quelle massime nonché sull’esclusione della possibilità di comminare pene pecuniarie in alternativa a quelle detentive qualora i reati siano commessi - con uso della violenza o ricorrendo ad una “gefährliche Drohung” (quest´ultima consiste nella minaccia: a) di una lesione personale, b) alla libertà personale, c) all´onore o d) al patrimonio, qualora, tenuto conto delle circostanze, sia tale da ingenerare, nel soggetto minacciato o nei congiunti del medesimo, un fondato stato di preoccupazione (“eine begründete Besorgnis”)) – da maggiorenni in danno di persone che non hanno ancora compiuto il 14.mo anno di età risp. il 18.mo.
Inoltre viene introdotta un´ulteriore aggravante speciale, ravvisabile in tutti i casi in cui un reato è commesso da una persona maggiorenne in danno di una “unmündige Person”. Oltre alla previsione dell´estensione, in materia di reati sessuali, della giurisdizione penale austriaca, la riforma del 2011 ha introdotto nuove fattispecie di reato intese a reprimere la “Anbahnung von Sexualkontakten zu Unmündigen” (“ l´avvio” di contatti, con persone di età inferiore a 14 anni, aventi finalità sessuali) nonché la punibilità del “Betrachten pornographischer Darbietungen von unmündigen Personen bzw. von Minderjährigen”. In tal modo si tende anche a rafforzare la tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale. L´ampia previsione di cui al § 64, n. 4 a, cp austriaco, relativamente a reati commessi all´estero, punibili indipendentemente dal fatto che possano o meno essere perseguiti in base al criterio del locus commissi delicti, è stata ulteriormente estesa al fine di comprendere alcune fattispecie finora non sanzionate penalmente.
III
Introducendo, nella propria legislazione penale, lo “Straftatbestand” di cui al § 208 a, l’Austria ha tenuto conto degli obblighi ad essa derivanti dall´art. 23 della Convenzione del Consiglio d´Europa per la tutela dei minori in genere e per la prevenzione dello sfruttamento sessuale nonché degli abusi sessuali di minori in particolare. Sanzionando penalmente la “Kontaktanbahnung zu Kindern zu sexuellen Zwecken” (c.d. grooming), il legislatore austriaco ha tenuto conto del fatto che „Sexualtäter“ (fingendo di essere anch´essi persone di minore età), spesso usano l´INTERNET per mettersi in contatto con minori, di cui poi non di rado abusano dopo averne carpita la fiducia a seguito di ripetuti contatti.
Soggetto a molte critiche è già stato il 2° comma del neointrodotto § 208 a cp che esclude la punibilità nel caso in cui l´autore del reato – volontariamente e prima che il fatto divenga noto alle autorità - recede ed informa il PG o gli organi di polizia. È stato ritenuto che l´esclusione della punibilità sia giustificata sotto il profilo della prevenzione speciale in quanto, essendo richiesto, ai fini dell’esclusione della punibilità, anche che chi ha posto in essere attività preparatorie, le riveli all´autorità, questa è messa in grado di adottare misure adeguate o comunque di far intervenire le “Beratungsstellen”(consultori).
IV
Con la previsione della fattispecie di cui al § 215, comma 2° a, cp ( “Betrachten einer pornographischen Darbietung Minderjähriger bzw. Unmündiger”), il legislatore ha voluto sanzionare penalmente non soltanto “Live-Aufführungen”, ma anche “Live-Übertragungen” mediante Web-Cam o Phone-Cam. Se invece le “pornographischen Darbietungen” vengono registrate e trasmesse – via INTERNET – in differita, trova applicazione il già previsto § 207 a c p. Pienamente giustificata appare la previsione del raddoppio della pena massima nel caso in cui nella “pornographischen Darbietung” è coinvolta una “unmündige Person”, stante la differenza di età della vittima (inferiore ai 14 anni quando si tratta di un “Unmündigen”).
Secondo il “Kriminalitätsbericht” 2010, di tutti i reati commessi ai danni di “unmündigen Personen”, il 63% di esse erano di sesso maschile; il 37% di sesso femminile. Per quanto concerne i reati contro la vita e l´incolumità individuale, il 73% delle vittime erano di sesso maschile e il 27% di sesso femminile. Nei reati sessuali, le vittime sono state prevalentemente di sesso maschile (il 75%). Una percentuale relativamente alta (il 44%) di vittime di sesso femminile è stata invece riscontrata nei reati contro la libertà individuale per perpetrati nei confronti di “Unmündigen”.
V
Vediamo ora in particolare le testuali modifiche ed integrazioni nonché le nuove fattispecie introdotte dalla Strafgesetznovelle del 2011.
Articolo 1
A Al § 33 c p, intitolato: “Besondere Erschwerungsgründe”, viene aggiunto un 2° comma del seguente tenore: (2) Fatta eccezione per i casi di cui al § 39 a, 1°comma, cp (che prevede la “Strafschärfung bei Rückfall”, cioè l’aggravamento di pena per il recidivo) è ravvisabile una aggravante speciale anche nel caso in cui una persona maggiorenne ha commesso il fatto nei confronti di una “unmündigen Person” con uso di violenza o di “gefährlicher Drohung”. Per quanto riguarda il concetto di “gefährliche Drohung” e di “unmündige Person”, si rinvia a quanto già esposto sopra.
B Dopo il § 39 c p viene inserito il § 39 a, intitolato: “Änderung der Strafdrohung bei strafbaren Handlungen gegen unmündige Personen” e che prevede quanto segue: (1) Se una persona maggiorenne ha commesso un reato doloso con uso della violenza o con “gefährlicher Drohung” contro una “unmündige Person”, la pena detentiva prevista:
1) nella misura fino ad un anno oppure quella, alternativa, pecuniaria, è sostituita dalla pena detentiva non inferiore a due mesi e da quella massima fino ad un anno
2) qualora sia prevista una pena detentiva senza determinazione di un minimo e se la pena massima è superiore ad un anno, la pena minima è di mesi 3
3) La pena detentiva minima di 6 mesi è elevata ad un anno
4) Quella minima di un anno è elevata ad anni due.
C) Viene modificato il § 64, comma 1°, n. 4 c p e al n. 4 viene inserito il comma 4 a che punisce: la “Genitalverstümmelung” (mutilazione di organi genitali), il sequestro di persona a scopo di estorsione, la violenza privata aggravata, la “verbotene Adoptionsvermittlung”, l’abuso sessuale di una persona indifesa o psichicamente minorata, il grave abuso sessuale di una “unmündigen Person, le rappresentazioni pornografiche di minori, l’abuso sessuale di minori, l’abuso di autorità, l´agevolazione della prostituzione, la tratta internazionale di prostitute, l´agevolazione di rappresentazioni pornografiche di minori, se:
1) il soggetto attivo o passivo del reato è cittadino austriaco oppure aveva la sua dimora abituale in territorio austriaco
2) il fatto lede altri interessi della Repubblica d´Austria oppure
3) il soggetto attivo del reato – all´epoca del fatto – aveva cittadinanza straniera, dimorava in Austria ovvero non puo´ essere estradato.
VI
Dopo il paragrafo 208 c p viene inserito il § 208 a, intitolato: “Anbahnung von Sexualkontakten zu Unmündigen” e che prevede quanto segue:
(1) Chiunque, al fine di commettere, ai danni di “unmündigen Personen” i reati previsti dai §§ 201 - 207 a c p (trattasi dei reati contro l’integrità e la libertà sessuale), servendosi di un mezzo di telecomunicazione o di un sistema computerizzato oppure in altro modo – mediante inganno – propone o concorda un incontro personale con una “unmündigen Person” e pone in essere altresì azioni preparatorie a questo fine, è punito con la pena detentiva fino a 2 anni.
(2) La punibilità è esclusa qualora – volontariamente e prima che l´autorità venga a conoscenza del fatto – desista ed informi il PM o la polizia.
VII
Nel § 215 a cp, dopo il 2° comma, viene inserito il comma 2 a che dispone:
(2 a) Chiunque, scientemente (“wissentlich”), assiste ad una rappresentazione pornografica, alla quale partecipa una “minderjährige Person”, è punito con la pena detentiva fino ad un anno; la pena è fino a due anni se alla rappresentazione pornografica partecipa una “unmündige Person”.
Articolo 2
La presente legge federale entra in vigore in data 1.1.2012.
Il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore – in Austria – la Strafgesetznovelle del 2011, deliberata, all´unanimità, dal Nationalrat il 6.12.2011 ed alla quale il Bundesrat non si è opposto (“hat keinen Einspruch erhoben”).
Già in sede di accordi di coalizione che hanno preceduto la formazione dell´attuale compagine governativa, i due “Koalitionspartner” avevano convenuto una “Überprüfung der Strafrahmen” (una revisione delle pene edittali), con particolare riferimento a reati commessi con uso della violenza. In tal modo il legislatore austriaco ha “continuato sulla strada” intrapresa con il 2° Gewaltschutzgesetz del 2009. Nella Strafgesetznovelle dell´anno passato sono previsti, prevalentemente, ma non solo, inasprimenti di pena per reati commessi contro “Minderjährige” e “Unmündige” (va rilevato che per la legislazione austriaca sono” Minderjährige” le persone che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età, mentre sono “Unmündige” coloro che hanno un´età inferiore a 14 anni; la tutela particolare (“stehen unter dem besonderen Schutz der Gesetze”) di queste persone, è anche prevista da un apposito paragrafo dell´ABGB (codice civile austriaco)).
Con le modifiche e con l´introduzione di nuove fattispecie di reato, l´Austria ha adempiuto in gran parte agli obblighi assunti in sede internazionale, in particolare, ha attuato, nella propria legislazione interna, la Convenzione del Consiglio d´Europa concernente misure per la tutela di minori dallo sfruttamento sessuale e dagli abusi sessuali (CETS). Inoltre, precipuamente, ma non esclusivamente, è stata prevista un´estensione dell´”österreichischen Strafgerichtsbarkeit, (della giurisdizione penale austriaca) über Auslandstaten”, in particolare con riferimento ai reati sessuali, ma anche riguardo a “Zwangsehen” (matrimoni sotto costrizione) e “Genitalverstümmelungen” (mutilazioni di organi genitali).
II
La riforma in vigore dall´inizio di quest’anno è incentrata sulla previsione di pene minime edittali superiori a quelle previste fino al 2011, rispettivamente sull´aumento di quelle massime nonché sull’esclusione della possibilità di comminare pene pecuniarie in alternativa a quelle detentive qualora i reati siano commessi - con uso della violenza o ricorrendo ad una “gefährliche Drohung” (quest´ultima consiste nella minaccia: a) di una lesione personale, b) alla libertà personale, c) all´onore o d) al patrimonio, qualora, tenuto conto delle circostanze, sia tale da ingenerare, nel soggetto minacciato o nei congiunti del medesimo, un fondato stato di preoccupazione (“eine begründete Besorgnis”)) – da maggiorenni in danno di persone che non hanno ancora compiuto il 14.mo anno di età risp. il 18.mo.
Inoltre viene introdotta un´ulteriore aggravante speciale, ravvisabile in tutti i casi in cui un reato è commesso da una persona maggiorenne in danno di una “unmündige Person”. Oltre alla previsione dell´estensione, in materia di reati sessuali, della giurisdizione penale austriaca, la riforma del 2011 ha introdotto nuove fattispecie di reato intese a reprimere la “Anbahnung von Sexualkontakten zu Unmündigen” (“ l´avvio” di contatti, con persone di età inferiore a 14 anni, aventi finalità sessuali) nonché la punibilità del “Betrachten pornographischer Darbietungen von unmündigen Personen bzw. von Minderjährigen”. In tal modo si tende anche a rafforzare la tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale. L´ampia previsione di cui al § 64, n. 4 a, cp austriaco, relativamente a reati commessi all´estero, punibili indipendentemente dal fatto che possano o meno essere perseguiti in base al criterio del locus commissi delicti, è stata ulteriormente estesa al fine di comprendere alcune fattispecie finora non sanzionate penalmente.
III
Introducendo, nella propria legislazione penale, lo “Straftatbestand” di cui al § 208 a, l’Austria ha tenuto conto degli obblighi ad essa derivanti dall´art. 23 della Convenzione del Consiglio d´Europa per la tutela dei minori in genere e per la prevenzione dello sfruttamento sessuale nonché degli abusi sessuali di minori in particolare. Sanzionando penalmente la “Kontaktanbahnung zu Kindern zu sexuellen Zwecken” (c.d. grooming), il legislatore austriaco ha tenuto conto del fatto che „Sexualtäter“ (fingendo di essere anch´essi persone di minore età), spesso usano l´INTERNET per mettersi in contatto con minori, di cui poi non di rado abusano dopo averne carpita la fiducia a seguito di ripetuti contatti.
Soggetto a molte critiche è già stato il 2° comma del neointrodotto § 208 a cp che esclude la punibilità nel caso in cui l´autore del reato – volontariamente e prima che il fatto divenga noto alle autorità - recede ed informa il PG o gli organi di polizia. È stato ritenuto che l´esclusione della punibilità sia giustificata sotto il profilo della prevenzione speciale in quanto, essendo richiesto, ai fini dell’esclusione della punibilità, anche che chi ha posto in essere attività preparatorie, le riveli all´autorità, questa è messa in grado di adottare misure adeguate o comunque di far intervenire le “Beratungsstellen”(consultori).
IV
Con la previsione della fattispecie di cui al § 215, comma 2° a, cp ( “Betrachten einer pornographischen Darbietung Minderjähriger bzw. Unmündiger”), il legislatore ha voluto sanzionare penalmente non soltanto “Live-Aufführungen”, ma anche “Live-Übertragungen” mediante Web-Cam o Phone-Cam. Se invece le “pornographischen Darbietungen” vengono registrate e trasmesse – via INTERNET – in differita, trova applicazione il già previsto § 207 a c p. Pienamente giustificata appare la previsione del raddoppio della pena massima nel caso in cui nella “pornographischen Darbietung” è coinvolta una “unmündige Person”, stante la differenza di età della vittima (inferiore ai 14 anni quando si tratta di un “Unmündigen”).
Secondo il “Kriminalitätsbericht” 2010, di tutti i reati commessi ai danni di “unmündigen Personen”, il 63% di esse erano di sesso maschile; il 37% di sesso femminile. Per quanto concerne i reati contro la vita e l´incolumità individuale, il 73% delle vittime erano di sesso maschile e il 27% di sesso femminile. Nei reati sessuali, le vittime sono state prevalentemente di sesso maschile (il 75%). Una percentuale relativamente alta (il 44%) di vittime di sesso femminile è stata invece riscontrata nei reati contro la libertà individuale per perpetrati nei confronti di “Unmündigen”.
V
Vediamo ora in particolare le testuali modifiche ed integrazioni nonché le nuove fattispecie introdotte dalla Strafgesetznovelle del 2011.
Articolo 1
A Al § 33 c p, intitolato: “Besondere Erschwerungsgründe”, viene aggiunto un 2° comma del seguente tenore: (2) Fatta eccezione per i casi di cui al § 39 a, 1°comma, cp (che prevede la “Strafschärfung bei Rückfall”, cioè l’aggravamento di pena per il recidivo) è ravvisabile una aggravante speciale anche nel caso in cui una persona maggiorenne ha commesso il fatto nei confronti di una “unmündigen Person” con uso di violenza o di “gefährlicher Drohung”. Per quanto riguarda il concetto di “gefährliche Drohung” e di “unmündige Person”, si rinvia a quanto già esposto sopra.
B Dopo il § 39 c p viene inserito il § 39 a, intitolato: “Änderung der Strafdrohung bei strafbaren Handlungen gegen unmündige Personen” e che prevede quanto segue: (1) Se una persona maggiorenne ha commesso un reato doloso con uso della violenza o con “gefährlicher Drohung” contro una “unmündige Person”, la pena detentiva prevista:
1) nella misura fino ad un anno oppure quella, alternativa, pecuniaria, è sostituita dalla pena detentiva non inferiore a due mesi e da quella massima fino ad un anno
2) qualora sia prevista una pena detentiva senza determinazione di un minimo e se la pena massima è superiore ad un anno, la pena minima è di mesi 3
3) La pena detentiva minima di 6 mesi è elevata ad un anno
4) Quella minima di un anno è elevata ad anni due.
C) Viene modificato il § 64, comma 1°, n. 4 c p e al n. 4 viene inserito il comma 4 a che punisce: la “Genitalverstümmelung” (mutilazione di organi genitali), il sequestro di persona a scopo di estorsione, la violenza privata aggravata, la “verbotene Adoptionsvermittlung”, l’abuso sessuale di una persona indifesa o psichicamente minorata, il grave abuso sessuale di una “unmündigen Person, le rappresentazioni pornografiche di minori, l’abuso sessuale di minori, l’abuso di autorità, l´agevolazione della prostituzione, la tratta internazionale di prostitute, l´agevolazione di rappresentazioni pornografiche di minori, se:
1) il soggetto attivo o passivo del reato è cittadino austriaco oppure aveva la sua dimora abituale in territorio austriaco
2) il fatto lede altri interessi della Repubblica d´Austria oppure
3) il soggetto attivo del reato – all´epoca del fatto – aveva cittadinanza straniera, dimorava in Austria ovvero non puo´ essere estradato.
VI
Dopo il paragrafo 208 c p viene inserito il § 208 a, intitolato: “Anbahnung von Sexualkontakten zu Unmündigen” e che prevede quanto segue:
(1) Chiunque, al fine di commettere, ai danni di “unmündigen Personen” i reati previsti dai §§ 201 - 207 a c p (trattasi dei reati contro l’integrità e la libertà sessuale), servendosi di un mezzo di telecomunicazione o di un sistema computerizzato oppure in altro modo – mediante inganno – propone o concorda un incontro personale con una “unmündigen Person” e pone in essere altresì azioni preparatorie a questo fine, è punito con la pena detentiva fino a 2 anni.
(2) La punibilità è esclusa qualora – volontariamente e prima che l´autorità venga a conoscenza del fatto – desista ed informi il PM o la polizia.
VII
Nel § 215 a cp, dopo il 2° comma, viene inserito il comma 2 a che dispone:
(2 a) Chiunque, scientemente (“wissentlich”), assiste ad una rappresentazione pornografica, alla quale partecipa una “minderjährige Person”, è punito con la pena detentiva fino ad un anno; la pena è fino a due anni se alla rappresentazione pornografica partecipa una “unmündige Person”.
Articolo 2
La presente legge federale entra in vigore in data 1.1.2012.