Sequestro di telefono mobile e consulenza legale gratuita per richiedenti asilo politico
Sequestro di telefono mobile e consulenza legale gratuita per richiedenti asilo politico
Due recenti sentenze della Corte costituzionale austriaca
Abstract: La Corte costituzionale, quale garante della Costituzione federale e dello stato di diritto, assicura – nell’ambito della propria funzione di tutrice della Costituzione, che le libertà fondamentali della persona siano salvaguardate; altresí, che a ognuno sia assicurata, a tal fine, tutela giuridica effettiva.
Sequestro di telefono mobile – parziale illegittimità costituzionale
Il sequestro di un telefono mobile – secondo un “Erkenntnis” (sentenza) della Corte costituzionale – se avvenuto senza autorizzazione del giudice - contrasta con norme della Costituzione federale e con il “Datenschutzgesetz” (Legge sulla protezione dei dati).
Questa misura incide – in modo particolare - sulla vita privata della persona, il cui telefono è stato oggetto di sequestro ed è, altresí, contraria alla normativa sulla protezione dei dati.
Infatti, la “Sicherstellung” – secondo la vigente StPO (CPP) – è ammissibile in presenza di un semplice “Anfangsverdacht” (sospetto iniziale), anche se le indagini riguardano un reato lieve.
Inoltre, allo stato, il sequestro del telefono mobile, è legittimo, anche nei confronti di un terzo, contro il quale non sussistono sospetti (per esempio, semplicemente, perchè il terzo conosce il sospettato di un reato (lieve)); infine, per effetto della “Sicherstellung”, la PG può avere accesso anche a dati riguardanti altre persone e che sono contenuti nel telefono mobile sequestrato.
Qual’è la “censura” principale, che i giudici della Corte costituzionale hanno mosso alla normativa contenuta, in materia, nella “Strafprozessordnung” e nel “Datenschutzgesetz"?
Difetta la proporzionalità. A differenza di altri oggetti suscettibili di sequestro, la “Sicherstellung” di un telefono mobile, consente agli inquirenti, l’"accesso” a dati molto sensibili riguardanti il comportamento del sequestratario e della di lui vita, anche anteatta.
Secondo il “Verfassungsgerichtshof”, il sequestro di un telefono mobile, non può essere paragonato alla “Sicherstellung” di un altro oggetto, anche perchè, i dati (contenuti nel telefono mobile), possono essere collegati (“verknüpft”) con altri dati e - in certi casi – possono essere “ripristinati” pure dati, che sono stati cancellati. Questi dati consentono, altresí, di avere informazioni sulla locomozione del sequestratrio.
Il legislatore, dettando la normativa attualmente in vigore, non ha disciplinato, in che modo e quali dati gli inquirenti possono utilizzare nelle loro indagini.
Allo stato, il sequestratrio, non dispone di validi (o comunque sufficienti) “rimedi” di carattere giuridico (di garanzia), che gli inquirenti non trascendano i loro poteri in sede di “selezione” della quantità di dati e di “Auswertung” degli stessi.
Violazione del principio di proporzionalità
La Corte costituzionale, non si è limitata, a dichiarare l’illegittimità costituzionale della normativa de qua (il cui vigore cesserà l’1.1.2025), ma ha osservato, che il legislatore, dettando una nuova disciplina in materia di sequestro di telefoni mobili, dovrà adeguatamente bilanciare l’interesse alla sicurezza (“Sicherheitsinteresse”), con quello della funzionalità della giustizia e con quello di non pregiudicare le indagini, da un lato e, dall’altro lato, salvaguardare i diritti fondamentali della persona; tra di essi, in particolare, il diritto alla vita privata, come previsto dalla CEDU (art. 8, comma 1). Deve altresí tenere conto, della legge sulla protezione dei dati (“Datenschutzgesetz”).
Da tempo, era stato chiesto un intervento riformatore, ma le varie proposte di riforma, avanzate da più parti, non sono state accolte.
Il procedimento dinanzi alla Corte costituzionale, era stato instaurato a seguito di ricorso proposto da una persona sospettata di appropriazione indebita e alla quale, nel corso delle indagini, la PG aveva sequestrato il telefono mobile, i cui dati erano poi stati utilizzati dalla PG.
Nel proprio “Erkenntnis”, la Corte costituzionale ha osservato, che il sequestro di un telefono mobile, deve, necessariamente, essere preceduto da autorizzazione da parte di un giudice, il quale deve accertare, non soltanto la sussistenza dei presupposti per il sequestro, ma anche il genere di dati (e il loro contenuto), di cui la PG può prendere cognizione. La Corte costituzionale ha equiparato al telefono mobile, anche altri “Datenträger” (supporti elettronici), come dischi rigidi e USB-Sticks.
Il legislatore deve, quindi, provvedere a una nuova disciplina entro l’1.1.2025.
Ciò posto, va osservato, che Il “Gesetzgeber”, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, è intenzionato ad approfittare della riforma in materia di sequestro di telefoni mobili, per consentire agli inquirenti, anche lo “Zugriff auf Messengerdienste”.
L’Austria è, infatti, ormai l’unico Paese europeo, nel quale non è - ancora – consentito l’”accesso” a questi servizi. Ciò costituisce un notevole handicap nella lotta contro la criminalità. I criminali impiegano i più moderni mezzi di comunicazione, mentre agli inquirenti è precluso il ricorso a questi mezzi in sede di indagini.
“Bundesbetreuungsagentur” - Difetta la “Weisungsfreiheit”
Per quanto concerne la sentenza della Corte costituzionale, con la quale sono state dichiarate costituzionalmente illegittime, parti della legge istitutiva della “Bundesbetreuungsagentur – BBU”, nonchè del “Verfahrensgesetz (BFA-VG)”, i motivi della “Verfassungswidrigkeit”, sono stati individuati nella mancata “Weisungsfreiheit und Unabhängigkeit” (esenzione dall’obbligo di seguire direttive e mancata indipendenza) degli impiegati della predetta agenzia.
Nel giugno 2019 era stata istituita la predetta “Bundesbetreuungsagentur”, al fine di assistere – obbligatoriamente e gratuitamente - richiedenti asilo politico, nel procedimento dinanzi al “Bundesverwaltungsgericht” (che è una specie di Consiglio di Stato). La “BBU” era stata costituita sotto forma di s.r.l., di cui il “Bund” detiene il 100% degli “Anteile”. In precedenza, questa incombenza era stata svolta da associazioni caritatevoli, come, per esempio, dalla "Diakonie”.
La “BBU”, secondo le intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto, oltre ad assistere i richiedenti asilo proponenti ricorso dinanzi al “Bundesverwaltungsgericht”, fornire supporto – anche in materia di assistenza economica – agli stessi, nonchè agevolare le pratiche in favore di chi intende fare ritorno al proprio Paese di origine. Con la creazione della “BBU”, si riteneva, di avere unificata l’assistenza e aumentata l’efficienza della medesima; altresí, assicurato un livello qualitativo più elevato di assistenza. La “BBU” doveva anche fornire interpreti agli aspiranti asilanti.
Nel dicembre 2022, la Corte costituzionale, nell’ambito di un “Gesetzesprüfungsverfahren”, aveva deciso di procedere – d’ufficio - alla verifica, se nella normativa sopra indicata, non fossero ravvisabili profili di incostituzionalità, soprattutto con riguardo al diritto fondamentale di tutela effettiva dei richiedenti asilo dinanzi all’autorità giudiziaria.
L’assistenza ai richiedenti asilo si concretava, prevalentemente, nel supporto in occasione di ricorsi diretti al “Bundesverwaltungsgericht”.
Prima dell’istituzione della “BBU”, la scelta dei difensori spettava al potere esecutivo.
Nella sentenza, la Corte costituzionale ha osservato, che l’attività di consulenza – effettuata dalla “BBU” in favore dei richiedenti asilo - non poteva considerarsi indipendente, perchè non avveniva in base ad una norma di legge, per cui veniva violato il “Recht auf einen effektiven gerichtlichen Rechtsschutz”.
I consulenti, che assistono i richiedenti asilo, dipendono dal ministero dell’Interno (che, per altro, detiene il 100% della s.r.l. “BBU”), per cui sono soggetti a “Weisungen” (a direttive) di questo ministero e sono inoltre “legati” al ministero da vincoli contrattuali. L’indipendenza dei consulenti - che, nel 2023, hanno assistito più di 20.000 richiedenti asilo dinanzi al “Bundesverwaltungsgericht”- deve essere sancita per legge (“es braucht eine Lösung für ihre Unabhängigkeit”).
“Sorpresi” della sentenza della Corte costituzionale, si sono dichiarati alcuni esponenti politici, favorevoli a una politica di immigrazione restrittiva, anche se – come hanno detto – non resta che prenderne atto (anche se appaiono incomprensibili i motivi, che hanno portato i giudici a emanare questa decisione).
Come ovviare all’incostituzionalità?
Come procedere a seguito della dichiarazione di incostituzionalità?
C’è chi reputa, che sia necessaria una legge modificativa delle norme del CPP e del “Datenschutzgesetz”, ritenute in contrasto con la Costituzione federale. Ma prima che una nuova legge possa entrare in vigore, ci vuole, anche in Austria, tempo, molto tempo.
Secondo alcuni, si poterebbe provvedere con un “Erlass” del ministero della Giustizia, tenendo conto delle “censure” della Corte costituzionale.
Una tesi del genere non pare accoglibile, dato che il “Verfassungsgerichtshof”, ha chiesto, che deve provvedersi con legge e non con un provvedimento dell’esecutivo.
La Corte costizuzionale federale ha fissato il – lontano – termine dell’1.1.2025, per la novazione legislativa. Nel frattempo, dovrebbero continuare a trovare applicazione le norme – del CPP e del “Datenschutzgesetz” - ritenute non conformi ai dettami della Costituzione federale. Questo, in una materia cosí importante, per non dire “sensibile”, qual’è la riservatezza delle comunicazioni.
L’acquisizione – sic et simpliciter – di un telefono mobile, “storaggio” di una molteplicità di dati (anche di carattere strettamente personale), urta contro il principio della segretezza delle comunicazioni (anche se l’acquisizione avviene ex post). Ormai sono poche le persone, la cui vita, non sia “permeata” dall’uso di strumenti elettronici, pressoché quotidiano. La vita si svolge, in una notevole parte, online, per cui si parla di “elektronischem Leben”. Telefoni mobili e altri apparecchi elettronici contengono, delle volte, una “massa” di dati, anche di carattere molto riservato.
No a un “indiscriminato” accesso ai dati contenuti nel telefono mobile
L’accesso “indiscriminato” ai dati contenuti nel telefono mobile di una persona, non appare legittimo soltanto perchè, per esempio, il titolare del telefono, ha parlato con una persona, sospettata di truffa, senza minimamente essere coinvolto nella stessa.
Il problema della tutela dei dati, non è nuovo e neppure limitato all’Austria. Molti ricordano l’intervento - della Corte UE - in materia di “Vorratsdatenspeicherung” nella RFT, ritenuta contraria alla normativa comunitaria.
Si può dire, che, al giorno d’oggi, il telefono mobile ha funzione, anche, di una specie di “Datenspeicher”, contenendo lo stesso, di frequente, oltre a numeri di telefono, anche indirizzi internet, nonchè dati riguardanti l’attività professionale. La necessità, di limiti ben precisi, dovrebbe essere evidente per tutti.
La normativa contenuta nel CPP e nel “Datenschutzgesetz”, deve essere “adeguata” al nostro tempo.
D’altra parte, è di pari evidenza, l’esigenza, che gli inquirenti possano aver accesso a dati, sin dall’inizio delle indagini. Si tratta, però, di disciplinare i presupposti per l’accesso, le modalità, con le quali può avvenire lo stesso e per quali reati è lecito.
È innegabile, che attraverso il telefono mobile, possano essere tempestivamente verificate dichiarazioni rese da chi fornisce sommarie informazioni oppure verificate dichiarazioni rese dall’indagato o anche da chi fornisce sommarie informazioni oppure dalla vittima di un reato.
Come si vede, l’incombente che attende il legislatore – conciliare le opposte esigenze di cui sopra – non sarà facile, volendo rispettare la Costituzione federale.