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Sulla nullità dell’infrazione di eccesso di velocità accertato con il ‘Safety tutor’

Nota a margine della sentenza del Giudice di Pace Casarano del 16 settembre 2011

La decisione del Giudice di Pace di Casarano sarà accolta con favore dal popolo degli automobilisti, giacché annulla dei provvedimenti di violazione al CdS - accertati attraverso il safety tutor - notificati a un novello Nuvolari colto a percorrere a velocità ‘media’ eccessiva un tratto autostradale compreso tra Bari e Foggia.

Il Giudice di Casarano, infatti, sostiene, in estrema sintesi, che il Sistema informativo per il controllo della velocità (c.d. “tutor”) – contrariamente a quanto accade per gli autovelox - non accerta un’infrazione in maniera certa ma si limita a presumerne il compimento.

La decisione è singolare per due ordini di motivi: 1) la sede giudiziaria dalla quale viene emanata; 2) la motivazione che porta il giudicante ad affermare che l’accertamento di una violazione tramite il “tutor” è nulla  perché lede i “principi fondamentali di diritto di difesa e certezza del diritto”.

In merito al primo punto,  il Giudicante sostiene che “ la rilevazione con apparecchiature Tutor non consente esattamente di conoscere il luogo esatto della violazione (superamento del limite di velocità), quindi va applicato il principio … che la competenza sia del giudice di residenza del trasgressore in quanto in questa sede è avvenuta la notifica del provvedimento da impugnare”. Così facendo il Giudicante si allinea ad una decisione pronunciata dal Giudice di pace di Viterbo il 6 ottobre 2008,[1]

Anche se non è mancata una decisione di segno contrario del Giudice di Pace di Taranto dell’1 aprile 2008 che ha stabilito che “ il giudice competente a decidere sull’opposizione avverso il verbale di contestazione redatto dalla polizia stradale per la violazione dei limiti di velocità di cui all’art. 142 cod. strada - D.Lgs. n. 285/1992, accertata mediante la c.d. modalità media determinata tra quella rilevata al portale iniziale e quella rilevata al portale finale, si identifica - applicandosi analogicamente i criteri suppletivi previsti dall’art. 9 c.p.p. - con quello dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte della condotta illecita.”[2]

In merito al secondo punto (nullità del verbale di accertamento d’infrazione), il Giudice fonda la sua decisione sulla considerazione che il Safety tutor non può essere annoverato nella categoria degli autovelox, perché non  rileva l’eccesso di velocità al passaggio del veicolo dinanzi al sensore, in maniera certa. In particolare, sostiene che il ‘tutor’ “rileva principalmente la velocità media dei veicoli” e da questa presume – in maniera incerta - il compimento dell’infrazione di eccesso di velocità nel tratto stradale compreso tra due postazioni successive. Pertanto “non sanziona una determinata violazione” (coma fa l’autovelox) ma una “presunta … infrazione “.

La mancata equiparazione del Safety tutor agli apparecchi per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità comporta, per conseguenza, l’inapplicabilità sia del D.M. 29 ottobre 1997 [3], che

dell’art 345 delle disposizioni di attuazione del codice della strada (che stabilisce che “le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente”). [4]

 

 


 

[1] Giudice di pace Viterbo, 6 ottobre 2008, in Giudice di pace, 2009, 2, 161 (la cui massima, riportata sulle riviste giuridiche recita “Poiché la rilevazione con apparecchiatura TUTOR non consente di conoscere il luogo esatto della violazione (superamento del limite di velocità), va applicato il principio secondo cui la competenza a pronunciarsi sull’opposizione a sanzione amministrativa relativa alla contravvenzione accertata attraverso la predetta apparecchiatura sia il giudice del luogo di residenza del consumatore, rectius del trasgressore, in quanto in questa sede viene eseguita la notifica del provvedimento da impugnare.”)

 

 

[2] Giudice di pace Taranto, 1 aprile 2008, in  Giudice di pace, 2009, 1, 63, con nota di CARRATO.

 

 

[3] Che all’art. 1 stabilisce che “Tutti i decreti di approvazione delle apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità devono intendersi modificati con l’aggiunta del seguente periodo: "Nell’impiego del presente apparecchio, per gli accertamenti della velocità, al valore rilevato della velocità deve essere applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale".

Mentre nei successivi articolo 2 revoca “tutte le approvazioni di apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità rilasciate prima del 31 dicembre 1980” ed invita “i costruttori delle apparecchiature e gli altri soggetti interessati che intendono mantenere in commercio dispositivi approvati prima del 31 dicembre 1980 … [di] … avanzare istanza di convalida della approvazione a suo tempo rilasciata …

 

 

[4] L’Art. 345. 
elle disposizioni di attuazione del codice della strada stabilisce che:

“1. Le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente.

2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.

3. Il controllo dell’osservanza del limite di velocità, può essere anche effettuato, ai sensi dell’articolo 142, comma 6, del codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all’atto dell’emissione e dell’esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocità è associato l’errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora.”

4. Per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all’articolo 12 del codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi."

 

 



Giudice di Pace di Casarano, 16 settembre 2011, Giud. Franco Giustizieri, xxxx (avv. A. Frascaro)  c. Prefetto di Bari e Prefetto di Foggia.

Massime:

La rilevazione con apparecchiatura ‘Tutor’ non consente di conoscere il luogo esatto della violazione (superamento del limite di velocità), pertanto è competente a pronunciarsi sull’opposizione a sanzione amministrativa relativa alla contravvenzione accertata attraverso la predetta apparecchiatura il giudice del luogo di residenza del presunto trasgressore.

Il verbalizzazione  di una violazione di eccesso di velocità  misurata attraverso il c.d. ‘Tutor’ sulla media di percorrenza tra due postazioni successive è nulla in quanto è priva del requisite della certezza.

 

Motivi della decisione:

Prelimìnarmente, rilevata la tempestività dell’opposizione proposta in data 17/7/2011, avverso il verbale di accertamento di violazione al cds n. … e avverso  il verbale di accertamento  di violazione al cds n…., elevati dalla Polizia Stradale di Bari in data 12.04.2011 e avverso il verbale di accertamento di violazione al cds n. …, elevato dalla   Poiizia Stradale di Foggia in data 02.042011, tutti notificati alla parte ricorrente ritualmente, la stessa opposizione deve essere accolta per i seguenti motivi.

Circa la competenza dell’Ufŕicio adito, osserva il Decidente che l’art. 22 1° comma della legge 689/81 attribuisce la competenza per territorio al Giudice del luogo ove è stata commessa la violazione.

Tuttavia  nella specie, non sussistono motivi di incompetenza territoriale in quanto la rilevazione con apparecchiatura TUTOR non consente esattamente di conoscere il  luogo esatto della violazione (superamento limite della velocità), quindi va applicato il principio, del resto ormai accettato da normativa europea in tutti gli altri  campì, che la competenza sia del giudice di residenza del trasgressore in questa sede e avvenuta la notifica del provvedimento da impugnare.

Ancora in via preliminare, evidenzia  chi scrive  - in primis — che in tema di ` depenalizzazione ed  applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi della legge 689/81, l’opposizione al verbale di contravvenzione o all’ordinanza prefettizia non configura impugnazione all’atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell’Autorità Amministrativa. 

Di conseguenza, l’ opposizione alla pretesa anzi detta, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa  stessa, con l’ulteriore conseguenza che, in virtù dell’art. 23 della legge 689/81, il giudice ha il potere dovere di esaminare l’intero rapporto, con cognizione che non è  limitata alla  verifica della legittimità formale dell’atto, ma si estende — nell’ambito delle deduzioni delle parti — all’esame completo della pretesa fatta valere, per stabilire se sia fondata o meno e se lo sia in tutto o in parte (Cass. 9533/1998).

Va ulteriormente evidenziato — a parere del Decidente — che il tradizionale principio stabilito dalla legge 689/81, secondo cui il giudice deve accogliere l’opposlzione quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell’opponente, prevedeva una presunzione di legittimità dell’atto amministrativo, a fronte della quale era ì’opponente a dover fornire la prova del contrario.

Nel merito, si osserva che la strumentazione utilizzata per la rilevazione è il  (Sistema informativo per il controllo della velocità), detto anche Safety tutor, è un dispositivo, sviluppato da Autostrade per l’ltalia e Polizia Stradale, ma brevettato dalla prima e gestito dalla seconda, che viene solitamente classificato come autovelox ma, pur rilevando gli eccessi di velocità, si distingue nettamente dai classici autovelox per un motivo: esso rileva principalmente la velocita media dei veicoli, tuttavia la strumentazione utilizzata non sanzione una determinata violazione ma rileva una presunta media di infrazione compiuta, così ledendo i principi fondamentali di diritto alla difesa e certezza del diritto.

Ma. se pure si volesse ritenere la rilevazione presuntivamente corretta, allora deve aggiungersi che alla velocità media rilevata in verbale risultata essere stata applicata la riduzione del 5% come previsto ex DM. 29/10/97, ma la stessa  riduzione   è prevista per gli autovelox e quindi non per lo strumento in oggetto.

Infatti. per apparecchi diversi dall’autovelox, non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa come precisato dal comma 3 dell’art. 345 delle disp. di attuazione del codice della strada.

Non può ritenersi apparecchiatura “Autovelox" il Tutor in quanto questo strumento di accertamento violazioni di "eccess0 di velocità" per media di velocità percorsa tra due postazioni.

Per necessaria analogia con la media calcolata con mezzi diversi il “tutor” deve applicarsi   riduzione prevista ex citato art. 345, comma 3° disp. Att.ne, Va osservato. quindi , che in difetto di precisazione normativa e non può essere applicata riduzione alcuna oppure in analogia con quanto detto sopra (art. 345, comma 3°), applicata la riduzione "progressiva" del 5%, 10% e 15%. Poiché la legge prevede   ogni caso la necessità di effettuare una riduzione questa va   comunque applicata, ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazione   diverse le postazioni “autovelox” fisse e/o mobili, ne deriva l’impossibile corretta verifica del comma della norma ex art. 142 violato.

 Pertanto, nel  caso in cui venga applicata tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata      violazione mediante calcolo della velocità media non vi è certezza dell’esatto accertato superamento della velocità massima consentita. In tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione dei 5%) non previsto per legge. Pertanto, nell’ipotesi di specie, non potendosi  esattamente conoscere l’effettiva violazione commessa si deve propendere per un errore di accertamento, che comporta nullità dello stesso,

Restando assorbita ogni altra difesa, deduzione ed eccezione.

Si deduce altresì che allo stato sussistono giustificati motivi per procedere alla compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Casarano, … accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati …

… omissis …

La decisione del Giudice di Pace di Casarano sarà accolta con favore dal popolo degli automobilisti, giacché annulla dei provvedimenti di violazione al CdS - accertati attraverso il safety tutor - notificati a un novello Nuvolari colto a percorrere a velocità ‘media’ eccessiva un tratto autostradale compreso tra Bari e Foggia.

Il Giudice di Casarano, infatti, sostiene, in estrema sintesi, che il Sistema informativo per il controllo della velocità (c.d. “tutor”) – contrariamente a quanto accade per gli autovelox - non accerta un’infrazione in maniera certa ma si limita a presumerne il compimento.

La decisione è singolare per due ordini di motivi: 1) la sede giudiziaria dalla quale viene emanata; 2) la motivazione che porta il giudicante ad affermare che l’accertamento di una violazione tramite il “tutor” è nulla  perché lede i “principi fondamentali di diritto di difesa e certezza del diritto”.

In merito al primo punto,  il Giudicante sostiene che “ la rilevazione con apparecchiature Tutor non consente esattamente di conoscere il luogo esatto della violazione (superamento del limite di velocità), quindi va applicato il principio … che la competenza sia del giudice di residenza del trasgressore in quanto in questa sede è avvenuta la notifica del provvedimento da impugnare”. Così facendo il Giudicante si allinea ad una decisione pronunciata dal Giudice di pace di Viterbo il 6 ottobre 2008,[1]

Anche se non è mancata una decisione di segno contrario del Giudice di Pace di Taranto dell’1 aprile 2008 che ha stabilito che “ il giudice competente a decidere sull’opposizione avverso il verbale di contestazione redatto dalla polizia stradale per la violazione dei limiti di velocità di cui all’art. 142 cod. strada - D.Lgs. n. 285/1992, accertata mediante la c.d. modalità media determinata tra quella rilevata al portale iniziale e quella rilevata al portale finale, si identifica - applicandosi analogicamente i criteri suppletivi previsti dall’art. 9 c.p.p. - con quello dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte della condotta illecita.”[2]

In merito al secondo punto (nullità del verbale di accertamento d’infrazione), il Giudice fonda la sua decisione sulla considerazione che il Safety tutor non può essere annoverato nella categoria degli autovelox, perché non  rileva l’eccesso di velocità al passaggio del veicolo dinanzi al sensore, in maniera certa. In particolare, sostiene che il ‘tutor’ “rileva principalmente la velocità media dei veicoli” e da questa presume – in maniera incerta - il compimento dell’infrazione di eccesso di velocità nel tratto stradale compreso tra due postazioni successive. Pertanto “non sanziona una determinata violazione” (coma fa l’autovelox) ma una “presunta … infrazione “.

La mancata equiparazione del Safety tutor agli apparecchi per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità comporta, per conseguenza, l’inapplicabilità sia del D.M. 29 ottobre 1997 [3], che

dell’art 345 delle disposizioni di attuazione del codice della strada (che stabilisce che “le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente”). [4]

 

 


 

[1] Giudice di pace Viterbo, 6 ottobre 2008, in Giudice di pace, 2009, 2, 161 (la cui massima, riportata sulle riviste giuridiche recita “Poiché la rilevazione con apparecchiatura TUTOR non consente di conoscere il luogo esatto della violazione (superamento del limite di velocità), va applicato il principio secondo cui la competenza a pronunciarsi sull’opposizione a sanzione amministrativa relativa alla contravvenzione accertata attraverso la predetta apparecchiatura sia il giudice del luogo di residenza del consumatore, rectius del trasgressore, in quanto in questa sede viene eseguita la notifica del provvedimento da impugnare.”)

 

 

[2] Giudice di pace Taranto, 1 aprile 2008, in  Giudice di pace, 2009, 1, 63, con nota di CARRATO.

 

 

[3] Che all’art. 1 stabilisce che “Tutti i decreti di approvazione delle apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità devono intendersi modificati con l’aggiunta del seguente periodo: "Nell’impiego del presente apparecchio, per gli accertamenti della velocità, al valore rilevato della velocità deve essere applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale".

Mentre nei successivi articolo 2 revoca “tutte le approvazioni di apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità rilasciate prima del 31 dicembre 1980” ed invita “i costruttori delle apparecchiature e gli altri soggetti interessati che intendono mantenere in commercio dispositivi approvati prima del 31 dicembre 1980 … [di] … avanzare istanza di convalida della approvazione a suo tempo rilasciata …

 

 

[4] L’Art. 345. 
elle disposizioni di attuazione del codice della strada stabilisce che:

“1. Le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente.

2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.

3. Il controllo dell’osservanza del limite di velocità, può essere anche effettuato, ai sensi dell’articolo 142, comma 6, del codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all’atto dell’emissione e dell’esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocità è associato l’errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora.”

4. Per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all’articolo 12 del codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi."

 

 



Giudice di Pace di Casarano, 16 settembre 2011, Giud. Franco Giustizieri, xxxx (avv. A. Frascaro)  c. Prefetto di Bari e Prefetto di Foggia.

Massime:

La rilevazione con apparecchiatura ‘Tutor’ non consente di conoscere il luogo esatto della violazione (superamento del limite di velocità), pertanto è competente a pronunciarsi sull’opposizione a sanzione amministrativa relativa alla contravvenzione accertata attraverso la predetta apparecchiatura il giudice del luogo di residenza del presunto trasgressore.

Il verbalizzazione  di una violazione di eccesso di velocità  misurata attraverso il c.d. ‘Tutor’ sulla media di percorrenza tra due postazioni successive è nulla in quanto è priva del requisite della certezza.

 

Motivi della decisione:

Prelimìnarmente, rilevata la tempestività dell’opposizione proposta in data 17/7/2011, avverso il verbale di accertamento di violazione al cds n. … e avverso  il verbale di accertamento  di violazione al cds n…., elevati dalla Polizia Stradale di Bari in data 12.04.2011 e avverso il verbale di accertamento di violazione al cds n. …, elevato dalla   Poiizia Stradale di Foggia in data 02.042011, tutti notificati alla parte ricorrente ritualmente, la stessa opposizione deve essere accolta per i seguenti motivi.

Circa la competenza dell’Ufŕicio adito, osserva il Decidente che l’art. 22 1° comma della legge 689/81 attribuisce la competenza per territorio al Giudice del luogo ove è stata commessa la violazione.

Tuttavia  nella specie, non sussistono motivi di incompetenza territoriale in quanto la rilevazione con apparecchiatura TUTOR non consente esattamente di conoscere il  luogo esatto della violazione (superamento limite della velocità), quindi va applicato il principio, del resto ormai accettato da normativa europea in tutti gli altri  campì, che la competenza sia del giudice di residenza del trasgressore in questa sede e avvenuta la notifica del provvedimento da impugnare.

Ancora in via preliminare, evidenzia  chi scrive  - in primis — che in tema di ` depenalizzazione ed  applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi della legge 689/81, l’opposizione al verbale di contravvenzione o all’ordinanza prefettizia non configura impugnazione all’atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell’Autorità Amministrativa. 

Di conseguenza, l’ opposizione alla pretesa anzi detta, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa  stessa, con l’ulteriore conseguenza che, in virtù dell’art. 23 della legge 689/81, il giudice ha il potere dovere di esaminare l’intero rapporto, con cognizione che non è  limitata alla  verifica della legittimità formale dell’atto, ma si estende — nell’ambito delle deduzioni delle parti — all’esame completo della pretesa fatta valere, per stabilire se sia fondata o meno e se lo sia in tutto o in parte (Cass. 9533/1998).

Va ulteriormente evidenziato — a parere del Decidente — che il tradizionale principio stabilito dalla legge 689/81, secondo cui il giudice deve accogliere l’opposlzione quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell’opponente, prevedeva una presunzione di legittimità dell’atto amministrativo, a fronte della quale era ì’opponente a dover fornire la prova del contrario.

Nel merito, si osserva che la strumentazione utilizzata per la rilevazione è il  (Sistema informativo per il controllo della velocità), detto anche Safety tutor, è un dispositivo, sviluppato da Autostrade per l’ltalia e Polizia Stradale, ma brevettato dalla prima e gestito dalla seconda, che viene solitamente classificato come autovelox ma, pur rilevando gli eccessi di velocità, si distingue nettamente dai classici autovelox per un motivo: esso rileva principalmente la velocita media dei veicoli, tuttavia la strumentazione utilizzata non sanzione una determinata violazione ma rileva una presunta media di infrazione compiuta, così ledendo i principi fondamentali di diritto alla difesa e certezza del diritto.

Ma. se pure si volesse ritenere la rilevazione presuntivamente corretta, allora deve aggiungersi che alla velocità media rilevata in verbale risultata essere stata applicata la riduzione del 5% come previsto ex DM. 29/10/97, ma la stessa  riduzione   è prevista per gli autovelox e quindi non per lo strumento in oggetto.

Infatti. per apparecchi diversi dall’autovelox, non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa come precisato dal comma 3 dell’art. 345 delle disp. di attuazione del codice della strada.

Non può ritenersi apparecchiatura “Autovelox" il Tutor in quanto questo strumento di accertamento violazioni di "eccess0 di velocità" per media di velocità percorsa tra due postazioni.

Per necessaria analogia con la media calcolata con mezzi diversi il “tutor” deve applicarsi   riduzione prevista ex citato art. 345, comma 3° disp. Att.ne, Va osservato. quindi , che in difetto di precisazione normativa e non può essere applicata riduzione alcuna oppure in analogia con quanto detto sopra (art. 345, comma 3°), applicata la riduzione "progressiva" del 5%, 10% e 15%. Poiché la legge prevede   ogni caso la necessità di effettuare una riduzione questa va   comunque applicata, ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazione   diverse le postazioni “autovelox” fisse e/o mobili, ne deriva l’impossibile corretta verifica del comma della norma ex art. 142 violato.

 Pertanto, nel  caso in cui venga applicata tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata      violazione mediante calcolo della velocità media non vi è certezza dell’esatto accertato superamento della velocità massima consentita. In tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione dei 5%) non previsto per legge. Pertanto, nell’ipotesi di specie, non potendosi  esattamente conoscere l’effettiva violazione commessa si deve propendere per un errore di accertamento, che comporta nullità dello stesso,

Restando assorbita ogni altra difesa, deduzione ed eccezione.

Si deduce altresì che allo stato sussistono giustificati motivi per procedere alla compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Casarano, … accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati …

… omissis …