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Ufficio Italiano Cambi: presupposti per iscrizione, adempimenti per iscritti e modalità di cancellazione dalla sezione dell’elenco generale ex articolo 113 T.U.B.

L’Ufficio Italiano dei Cambi, il 14 marzo 2007, ha diffuso un avviso contenente molteplici chiarimenti riguardo i presupposti per l’iscrizione, gli adempimenti per gli iscritti nonché le modalità di cancellazione dalla sezione dell’elenco generale ex art 113 T.U.B.; destinatari dell’avviso sono tutti i soggetti tenuti all’iscrizione in tale elenco.

Tra le novità di maggiore rilievo, è previsto che:

• I soggetti che esercitano, non nei confronti del pubblico, in via esclusiva o prevalente, le attività indicate nell’art. 106, c. 1, T.U.B. – quali assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento ed intermediazione in cambi - devono iscriversi nella sezione dell’elenco generale di cui all’art. 113 T.U.B..

• L’esercizio in via prevalente di dette attività, ai sensi del DM 6 luglio 1994, e della Circolare UIC 4 settembre 1996, sussiste quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi:

a) l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria di cui alle attività sopra elencate, unitariamente considerate – inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate – sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;

b) l’ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell’attivo di cui alla lettera a), dei profitti derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi richiamati dall’art. 106, comma 1, T.U.B., sia superiore al 50% dei proventi complessivi.

• In capo ai soggetti iscritti in detta sezione dell’elenco ricadono anche gli obblighi derivanti da altre disposizioni di settore. In particolare, gli stessi sono destinatari delle disposizioni antiriciclaggio ed in quanto tali sono tenuti al rispetto degli obblighi di identificazione, registrazione in archivio unico informatico (AUI), di segnalazione delle operazioni sospette. Per l’adempimento dei citati obblighi devono conformarsi alle previsioni del DM 3 febbraio 2006, n. 142 e del Provvedimento UIC del 26 febbraio 2006.

E’ stato necessario divulgare tali chiarimenti in seguito alle numerose questioni (specie quelle connesse al momento dell’iscrizione) che sono sorte per le peculiarità operative di molti di questi soggetti.

Ricordiamo che si continua ancora, erroneamente, a ritenere che non vi siano obblighi rivenienti dalla normativa in discorso, i quali, in sintesi, scattano comunque dal momento dell’iscrizione nel ripetuto elenco.

L’Ufficio Italiano dei Cambi, il 14 marzo 2007, ha diffuso un avviso contenente molteplici chiarimenti riguardo i presupposti per l’iscrizione, gli adempimenti per gli iscritti nonché le modalità di cancellazione dalla sezione dell’elenco generale ex art 113 T.U.B.; destinatari dell’avviso sono tutti i soggetti tenuti all’iscrizione in tale elenco.

Tra le novità di maggiore rilievo, è previsto che:

• I soggetti che esercitano, non nei confronti del pubblico, in via esclusiva o prevalente, le attività indicate nell’art. 106, c. 1, T.U.B. – quali assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento ed intermediazione in cambi - devono iscriversi nella sezione dell’elenco generale di cui all’art. 113 T.U.B..

• L’esercizio in via prevalente di dette attività, ai sensi del DM 6 luglio 1994, e della Circolare UIC 4 settembre 1996, sussiste quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi:

a) l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria di cui alle attività sopra elencate, unitariamente considerate – inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate – sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;

b) l’ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell’attivo di cui alla lettera a), dei profitti derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi richiamati dall’art. 106, comma 1, T.U.B., sia superiore al 50% dei proventi complessivi.

• In capo ai soggetti iscritti in detta sezione dell’elenco ricadono anche gli obblighi derivanti da altre disposizioni di settore. In particolare, gli stessi sono destinatari delle disposizioni antiriciclaggio ed in quanto tali sono tenuti al rispetto degli obblighi di identificazione, registrazione in archivio unico informatico (AUI), di segnalazione delle operazioni sospette. Per l’adempimento dei citati obblighi devono conformarsi alle previsioni del DM 3 febbraio 2006, n. 142 e del Provvedimento UIC del 26 febbraio 2006.

E’ stato necessario divulgare tali chiarimenti in seguito alle numerose questioni (specie quelle connesse al momento dell’iscrizione) che sono sorte per le peculiarità operative di molti di questi soggetti.

Ricordiamo che si continua ancora, erroneamente, a ritenere che non vi siano obblighi rivenienti dalla normativa in discorso, i quali, in sintesi, scattano comunque dal momento dell’iscrizione nel ripetuto elenco.