Nuove disposizioni in materia di strumenti di pagamento
L’art. 32, dedicato agli strumenti di pagamento, modifica l’art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del D.lgs 231/2007, che reca disposizioni sulla limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore.
La soglia di 5.000 euro, stabilita nel decreto del 2007, è ora sostituita da 12.500 euro.
Per gli assegni emessi prima del 25 giugno 2008 valgono le regole precedentemente in vigore, anche se circolanti dopo tale data.
Inoltre è abrogato l’obbligo di apporre il codice fiscale del girante per gli assegni c.d. “liberi”.
L’art. 32, dedicato agli strumenti di pagamento, modifica l’art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del D.lgs 231/2007, che reca disposizioni sulla limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore.
La soglia di 5.000 euro, stabilita nel decreto del 2007, è ora sostituita da 12.500 euro.
Per gli assegni emessi prima del 25 giugno 2008 valgono le regole precedentemente in vigore, anche se circolanti dopo tale data.
Inoltre è abrogato l’obbligo di apporre il codice fiscale del girante per gli assegni c.d. “liberi”.