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Antitrust: attenzione al copiaincolla ottuso di documenti on line, si rischia la sanzione per pratica commerciale scorretta

Sono tutt’altro che rari gli interventi dell’Antitrust in materia di pratiche commerciali scorrette poste in essere da società attive nell’ecommerce (basta leggere il bollettino settimanale per averne un’idea). Tuttavia, il recente Provvedimento del 6 giugno contiene diversi spunti di interesse e merita un approfondimento.

L’Antitrust si è soffermata su quattro violazioni alla disciplina del Codice del consumo piuttosto diffuse, contestando alla società:

A) la diffusione di informazioni non veritiere ovvero omissione di informazioni rilevanti in merito alle condizioni di esercizio del diritto di recesso di cui agli artt. 64 e ss. del Codice del consumo;

B) la diffusione di informazioni non veritiere e le difficoltà di varia natura opposte agli acquirenti in relazione all’esercizio dei loro diritti in materia di garanzia legale di conformità di cui agli artt. 128 e ss. Codice del Consumo;

C) la diffusione di informazioni non veritiere, ovvero l’omissione di informazioni rilevanti, in merito alla disponibilità ed ai tempi di consegna dei prodotti offerti on line;

D) le difficoltà di vario genere opposte agli acquirenti in relazione all’esercizio dei loro diritti contrattuali quali il diritto di risolvere il contratto per mancata o ritardata consegna ed il diritto al rimborso del corrispettivo.

Secondo l’Antitrust “le pratiche di cui alle lettere A), B) e D) realizzano comportamenti analoghi, posti in essere dal professionista al fine di creare un ostacolo non contrattuale all’esercizio di diritti contrattuali degli acquirenti. Infatti, l’omessa informazione circa la natura dei dieci giorni entro i quali il consumatore può esercitare il diritto di recesso; il richiedere una relazione tecnica sulla natura dei danni, per consentire agli acquirenti di esercitare il diritto di garanzia, il prevedere che la sostituzione del bene difettoso avvenga solo con la restituzione della confezione integra, ecc. sono tutti elementi previsti con il solo scopo di rendere difficoltoso al consumatore acquirente l’esercizio dei suoi diritti contrattuali. … Peraltro, anche la condizione prevista per il ritiro dei prodotti che presentino difetti manifestatisi dopo sei mesi dalla consegna del bene, solo a fronte della produzione di «idonea documentazione comprovante che il difetto di conformità fosse esistente al momento della consegna», pone il consumatore in serie difficoltà e determina da parte del professionista un indebito ostacolo all’esercizio dei diritti contrattuali degli acquirenti in materia di garanzia legale di conformità.”.

Detta pratica deve ritenersi aggressiva ai sensi degli articoli 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo.

Con specifico riferimento alla pratica di cui alla lettera C), relativa alle non corrette informazioni rinvenibili sul sito in merito alla disponibilità dei prodotti ed ai tempi di consegna, quest’ultima pratica è manifestazione di un comportamento commerciale diverso ed integra pertanto una diversa fattispecie. “… dalla documentazione acquisita agli atti e da quanto affermato in sede di difesa dallo stesso professionista, emerge che, quanto meno a partire dal mese di marzo del 2012, sono state costantemente disattese le indicazioni fornite dall’operatore ai consumatori in merito alla disponibilità ed ai tempi di consegna dei prodotti indicate nel sito internet su citato. Sul punto si rileva che le indicazioni “disponibile” nonché “consegna immediata”, presenti sul sito relativamente ai prodotti offerti in vendita, inducono i destinatari dei messaggi a ritenere che il prodotto sia nella disponibilità dell’operatore e che, pertanto, i tempi utili alla consegna dello stesso, a fronte di un eventuale acquisto, siano quelli minimi della spedizione”.

L’Antitrust sanziona detta pratica in quanto scorretta ai sensi degli articoli 21, comma 1, lettera b), e 23, lettera e), del Codice del Consumo.

Più in generale l’Antitrust rileva che: “Per le pratiche esaminate, la condotta del professionista risulta, inoltre, non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, considerato che l’esercizio di un’attività come quella del professionista, in cui la vendita avviene attraverso un sito internet e la consegna del prodotto non è contestuale al pagamento del prezzo, impone, in base ai principi di buona fede e correttezza, di assicurare ai consumatori acquirenti non solo un’informazione completa, esaustiva e veritiera in merito alla reale disponibilità ed agli effettivi tempi di consegna dei prodotti pubblicizzati in vendita, ma anche il pieno rispetto dei diritti contrattuali ad essi spettanti in conseguenza dell’acquisto effettuato on line.”

Prendendo in esame le scarne difese del professionista, laconicamente l’Antitrust precisa che “in merito alle informazioni presenti sul sito del professionista, per stessa ammissione della società, le informazioni circa i rimborsi, il diritto di recesso, la garanzia, ecc., sono state prese da altri siti senza nessun controllo dei contenuti e/o adeguamento alle caratteristiche proprie dell’attività svolta dall’operatore”.

Sul piano delle sanzioni, l’Autorità afferma che “poiché nel presente procedimento sono state accertate distinte pratiche commerciali, ciascuna delle quali dotata di autonomia strutturale, poste in essere con condotte prive del requisito dell’unitarietà, non appare applicabile né l’istituto del concorso formale né quello della continuazione, con conseguente esclusione del regime favorevole del cumulo giuridico e necessaria applicazione del cumulo materiale delle sanzioni” e irroga la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000 per le fattispecie A, B, e D e di pari importo per la fattispecie C.

 (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 6 giugno 2013, n. 24384)

Sono tutt’altro che rari gli interventi dell’Antitrust in materia di pratiche commerciali scorrette poste in essere da società attive nell’ecommerce (basta leggere il bollettino settimanale per averne un’idea). Tuttavia, il recente Provvedimento del 6 giugno contiene diversi spunti di interesse e merita un approfondimento.


L’Antitrust si è soffermata su quattro violazioni alla disciplina del Codice del consumo piuttosto diffuse, contestando alla società:

A) la diffusione di informazioni non veritiere ovvero omissione di informazioni rilevanti in merito alle condizioni di esercizio del diritto di recesso di cui agli artt. 64 e ss. del Codice del consumo;

B) la diffusione di informazioni non veritiere e le difficoltà di varia natura opposte agli acquirenti in relazione all’esercizio dei loro diritti in materia di garanzia legale di conformità di cui agli artt. 128 e ss. Codice del Consumo;

C) la diffusione di informazioni non veritiere, ovvero l’omissione di informazioni rilevanti, in merito alla disponibilità ed ai tempi di consegna dei prodotti offerti on line;

D) le difficoltà di vario genere opposte agli acquirenti in relazione all’esercizio dei loro diritti contrattuali quali il diritto di risolvere il contratto per mancata o ritardata consegna ed il diritto al rimborso del corrispettivo.

Secondo l’Antitrust “le pratiche di cui alle lettere A), B) e D) realizzano comportamenti analoghi, posti in essere dal professionista al fine di creare un ostacolo non contrattuale all’esercizio di diritti contrattuali degli acquirenti. Infatti, l’omessa informazione circa la natura dei dieci giorni entro i quali il consumatore può esercitare il diritto di recesso; il richiedere una relazione tecnica sulla natura dei danni, per consentire agli acquirenti di esercitare il diritto di garanzia, il prevedere che la sostituzione del bene difettoso avvenga solo con la restituzione della confezione integra, ecc. sono tutti elementi previsti con il solo scopo di rendere difficoltoso al consumatore acquirente l’esercizio dei suoi diritti contrattuali. … Peraltro, anche la condizione prevista per il ritiro dei prodotti che presentino difetti manifestatisi dopo sei mesi dalla consegna del bene, solo a fronte della produzione di «idonea documentazione comprovante che il difetto di conformità fosse esistente al momento della consegna», pone il consumatore in serie difficoltà e determina da parte del professionista un indebito ostacolo all’esercizio dei diritti contrattuali degli acquirenti in materia di garanzia legale di conformità.”.

Detta pratica deve ritenersi aggressiva ai sensi degli articoli 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo.

Con specifico riferimento alla pratica di cui alla lettera C), relativa alle non corrette informazioni rinvenibili sul sito in merito alla disponibilità dei prodotti ed ai tempi di consegna, quest’ultima pratica è manifestazione di un comportamento commerciale diverso ed integra pertanto una diversa fattispecie. “… dalla documentazione acquisita agli atti e da quanto affermato in sede di difesa dallo stesso professionista, emerge che, quanto meno a partire dal mese di marzo del 2012, sono state costantemente disattese le indicazioni fornite dall’operatore ai consumatori in merito alla disponibilità ed ai tempi di consegna dei prodotti indicate nel sito internet su citato. Sul punto si rileva che le indicazioni “disponibile” nonché “consegna immediata”, presenti sul sito relativamente ai prodotti offerti in vendita, inducono i destinatari dei messaggi a ritenere che il prodotto sia nella disponibilità dell’operatore e che, pertanto, i tempi utili alla consegna dello stesso, a fronte di un eventuale acquisto, siano quelli minimi della spedizione”.

L’Antitrust sanziona detta pratica in quanto scorretta ai sensi degli articoli 21, comma 1, lettera b), e 23, lettera e), del Codice del Consumo.

Più in generale l’Antitrust rileva che: “Per le pratiche esaminate, la condotta del professionista risulta, inoltre, non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, considerato che l’esercizio di un’attività come quella del professionista, in cui la vendita avviene attraverso un sito internet e la consegna del prodotto non è contestuale al pagamento del prezzo, impone, in base ai principi di buona fede e correttezza, di assicurare ai consumatori acquirenti non solo un’informazione completa, esaustiva e veritiera in merito alla reale disponibilità ed agli effettivi tempi di consegna dei prodotti pubblicizzati in vendita, ma anche il pieno rispetto dei diritti contrattuali ad essi spettanti in conseguenza dell’acquisto effettuato on line.”

Prendendo in esame le scarne difese del professionista, laconicamente l’Antitrust precisa che “in merito alle informazioni presenti sul sito del professionista, per stessa ammissione della società, le informazioni circa i rimborsi, il diritto di recesso, la garanzia, ecc., sono state prese da altri siti senza nessun controllo dei contenuti e/o adeguamento alle caratteristiche proprie dell’attività svolta dall’operatore”.

Sul piano delle sanzioni, l’Autorità afferma che “poiché nel presente procedimento sono state accertate distinte pratiche commerciali, ciascuna delle quali dotata di autonomia strutturale, poste in essere con condotte prive del requisito dell’unitarietà, non appare applicabile né l’istituto del concorso formale né quello della continuazione, con conseguente esclusione del regime favorevole del cumulo giuridico e necessaria applicazione del cumulo materiale delle sanzioni” e irroga la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000 per le fattispecie A, B, e D e di pari importo per la fattispecie C.

 (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 6 giugno 2013, n. 24384)