Ecommerce - Antitrust: sanzionate sei aziende per vendita on line di prodotti contraffatti

Ecommerce
Ecommerce

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con sei diversi provvedimenti a carico di altrettante aziende, è intervenuta su alcune pratiche commerciali scorrette nell’esercizio dell’e-commerce.

A seguito di segnalazioni pervenute sia da consumatori che da associazioni a tutela dei marchi (INDICAM), l’Autorità ha analizzato i contenuti di ben 169 siti internet nei quali venivano offerti ai consumatori italiani prodotti di varia natura, quali scarpe, occhiali da sole, capi di abbigliamento, prodotti di bigiotteria e orologi di gran moda.

Nelle segnalazioni si evidenziava che le informazioni presenti sui siti risultavano idonee ad ingannare i consumatori inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che diversamente non avrebbero preso. Infatti, i prodotti pubblicizzati come prodotti di famosi brand risultavano in realtà contraffatti e, altresì, in grado di provocare gravi danni alla salute del consumatore. In particolare, secondo quanto affermato dall’Autorità, in numerosi campioni di calzature importate dalla Cina, fra cui scarpe e scarpine anche per bambini a marchio Nike, destinate alla vendita nei mercati di tutta Europa, erano state rilevate percentuali allarmanti di cromo esavalente, sostanza altamente cancerogena. Mentre in capi di abbigliamento di famose griffe anche per bambini, era stato rilevato tramite analisi di laboratorio che tali indumenti risultavano contaminati in quanto tinti con sostanze chimiche pericolose che possono alterare anche il sistema ormonale dell’uomo.

L’Autorità ha rilevato che la struttura e la grafica utilizzata sui siti induceva i visitatori a credere di “acquistare su un sito originale, ovvero riconducibile ai diversi titolari dei marchi, potendo usufruire di un prezzo outlet”. Secondo il Garante si tratta di siti fortemente ingannevoli che copiano il look&feel del proprietario del brand: in tal modo il potenziale acquirente non è in grado di distinguere un prodotto contraffatto da uno originale. Trattandosi di siti monomarca, il visitatore ha la percezione che gli stessi siti siano direttamente riconducibili al titolare del marchio o comunque gestiti da un rivenditore ufficiale dei prodotti pubblicizzati.

Inoltre, secondo le denunce pervenute all’Autorità, le informazioni contenute nei siti non rispettavano quanto previsto dal Codice del Consumo in merito alla fase post vendita, alla garanzia sul prodotto e all’esercizio del diritto di recesso e di ripensamento.

Infatti, all’interno dei siti segnalati venivano fornite informazioni confuse sulle modalità di resa del prodotto e sul diritto di ripensamento e non venivano rese note le informazioni sull’esistenza della garanzia legale obbligatoria ai sensi degli articolo 130 e seguenti del Codice del Consumo. I siti non indicavano, poi, alcun indirizzo geografico e/o identità del professionista a cui potersi rivolgere in caso di reclami.

L’Autorità ha rilevato che detti comportamenti potrebbero integrare due distinte pratiche commerciali scorrette o condotte poste in essere dal professionista in violazione degli articoli 20, 21, comma 1 e 2, articolo 23, comma nonché dell’articolo 49, comma 1, del Codice del consumo.

Pertanto, l’Autorità ha disposto la sospensione di ogni attività diretta a diffondere i contenuti dei 169 siti individuati, ordinando agli operatori di inviare all’Autorità una relazione che illustri l’esecuzione dei provvedimenti e le relative modalità.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimenti 14 marzo 2016, nn. 25893, 25894, 25895, 25896, 25897, 25898)

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con sei diversi provvedimenti a carico di altrettante aziende, è intervenuta su alcune pratiche commerciali scorrette nell’esercizio dell’e-commerce.

A seguito di segnalazioni pervenute sia da consumatori che da associazioni a tutela dei marchi (INDICAM), l’Autorità ha analizzato i contenuti di ben 169 siti internet nei quali venivano offerti ai consumatori italiani prodotti di varia natura, quali scarpe, occhiali da sole, capi di abbigliamento, prodotti di bigiotteria e orologi di gran moda.

Nelle segnalazioni si evidenziava che le informazioni presenti sui siti risultavano idonee ad ingannare i consumatori inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che diversamente non avrebbero preso. Infatti, i prodotti pubblicizzati come prodotti di famosi brand risultavano in realtà contraffatti e, altresì, in grado di provocare gravi danni alla salute del consumatore. In particolare, secondo quanto affermato dall’Autorità, in numerosi campioni di calzature importate dalla Cina, fra cui scarpe e scarpine anche per bambini a marchio Nike, destinate alla vendita nei mercati di tutta Europa, erano state rilevate percentuali allarmanti di cromo esavalente, sostanza altamente cancerogena. Mentre in capi di abbigliamento di famose griffe anche per bambini, era stato rilevato tramite analisi di laboratorio che tali indumenti risultavano contaminati in quanto tinti con sostanze chimiche pericolose che possono alterare anche il sistema ormonale dell’uomo.

L’Autorità ha rilevato che la struttura e la grafica utilizzata sui siti induceva i visitatori a credere di “acquistare su un sito originale, ovvero riconducibile ai diversi titolari dei marchi, potendo usufruire di un prezzo outlet”. Secondo il Garante si tratta di siti fortemente ingannevoli che copiano il look&feel del proprietario del brand: in tal modo il potenziale acquirente non è in grado di distinguere un prodotto contraffatto da uno originale. Trattandosi di siti monomarca, il visitatore ha la percezione che gli stessi siti siano direttamente riconducibili al titolare del marchio o comunque gestiti da un rivenditore ufficiale dei prodotti pubblicizzati.

Inoltre, secondo le denunce pervenute all’Autorità, le informazioni contenute nei siti non rispettavano quanto previsto dal Codice del Consumo in merito alla fase post vendita, alla garanzia sul prodotto e all’esercizio del diritto di recesso e di ripensamento.

Infatti, all’interno dei siti segnalati venivano fornite informazioni confuse sulle modalità di resa del prodotto e sul diritto di ripensamento e non venivano rese note le informazioni sull’esistenza della garanzia legale obbligatoria ai sensi degli articolo 130 e seguenti del Codice del Consumo. I siti non indicavano, poi, alcun indirizzo geografico e/o identità del professionista a cui potersi rivolgere in caso di reclami.

L’Autorità ha rilevato che detti comportamenti potrebbero integrare due distinte pratiche commerciali scorrette o condotte poste in essere dal professionista in violazione degli articoli 20, 21, comma 1 e 2, articolo 23, comma nonché dell’articolo 49, comma 1, del Codice del consumo.

Pertanto, l’Autorità ha disposto la sospensione di ogni attività diretta a diffondere i contenuti dei 169 siti individuati, ordinando agli operatori di inviare all’Autorità una relazione che illustri l’esecuzione dei provvedimenti e le relative modalità.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimenti 14 marzo 2016, nn. 25893, 25894, 25895, 25896, 25897, 25898)