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Attualità - AGCM multa WhatsApp: 3 milioni di euro per aver condiviso dati degli utenti con Facebook

Attualità - AGCM multa WhatsApp: 3 milioni di euro per aver condiviso dati degli utenti con Facebook
Attualità - AGCM multa WhatsApp: 3 milioni di euro per aver condiviso dati degli utenti con Facebook

Dopo l’Antitrust europeo, che aveva indagato sui rapporti tra WhatsApp e Facebook alla fine dello scorso anno, si torna a parlare di app, social e privacy.

Nella riunione dello scorso 11 maggio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha concluso le due istruttorie per presunte violazioni degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, avviate nel mese di ottobre 2016.

Il primo procedimento aperto dall’AGCM nei confronti della società che gestisce la più diffusa applicazione di messaggistica istantanea, è servito per accertare se la società americana abbia di fatto obbligato gli utenti di WhatsApp Messenger ad accettare integralmente i nuovi Termini contrattuali di utilizzo, con particolare riferimento alla condivisione dei propri dati personali con Facebook. Il comportamento della società è stato giudicato fraudolento, in quanto – secondo l’Antitrust – è stato fatto credere agli utenti che, senza una accettazione dei nuovi Termini, sarebbe stato impossibile proseguire nell’uso dell’applicazione. Conseguentemente, l’AGCM ha comminato a WhatsApp Inc. una sanzione di 3 milioni di euro.

Per quelli che, invece, erano già utenti alla data della modifica dei Termini (ovvero al 25 agosto 2016) era stata prevista la possibilità di accettarne “parzialmente” i contenuti, potendo decidere di non fornire l’assenso a condividere le informazioni del proprio account WhatsApp con Facebook e continuare, comunque, a utilizzare l’app senza alcun tipo di conseguenza.

Il secondo procedimento istruttorio, avviato nei confronti di WhatsApp Inc., per presunta vessatorietà di alcune clausole del modello contrattuale sottoposto all’accettazione dei consumatori che vogliano usufruire dell’applicazione WhatsApp Messenger, si è concluso con l’accertamento della irregolarità delle disposizioni che prevedono:

  • esclusioni e limitazioni di responsabilità in capo a WhatsApp molto ampie e assolutamente generiche, inclusa quella che deriva dal proprio inadempimento;
  • la possibilità di interruzioni del servizio decise unilateralmente da WhatsApp senza motivo e senza preavviso;
  • il diritto generico esercitabile da WhatsApp di risolvere il contratto/recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo e non consentire più all’utente l’accesso/utilizzo dei servizi, senza prevedere lo stesso diritto per il consumatore.

Di seguito, una serie di disposizioni giudicate vessatorie dall’Antitrust:

  • il diritto generico esercitabile da WhatsApp di introdurre modifiche, anche economiche, dei Termini di Utilizzo, senza che nel contratto vengano preventivamente indicate le motivazioni sulla base delle quali la società si vincola ad apportare le modifiche e senza neppure prevedere modalità per informarne in maniera adeguata l’utilizzatore, unitamente alla previsione del meccanismo di silenzio assenso che fa discendere l’accettazione dei nuovi Termini anche solo dalla mera inerzia inconsapevole dell’utente;
  • la determinazione della legge applicabile al contratto e alle controversie quella dello Stato della California e quali unici fori competenti per la risoluzione delle controversie il Tribunale Federale degli Stati Uniti della California settentrionale o il Tribunale dello Stato della California;
  • un generico diritto esercitabile da WhatsApp di recedere dagli ordini e di non fornire rimborsi per i servizi offerti, senza precisare in modo chiaro il contesto in cui tali operazioni si esplicherebbero;
  • la generale prevalenza del contratto scritto in lingua inglese, in caso di conflitto con la versione tradotta in lingua italiana (accettata dall’utente), senza prevedere la prevalenza dell’interpretazione più favorevole al consumatore, a prescindere dalla lingua in cui la clausola è redatta.

Per visualizzare il provvedimento dell’Autorità clicca qui.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Adunanza dell’11 maggio 2017, Provvedimento n. 26597)

Dopo l’Antitrust europeo, che aveva indagato sui rapporti tra WhatsApp e Facebook alla fine dello scorso anno, si torna a parlare di app, social e privacy.

Nella riunione dello scorso 11 maggio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha concluso le due istruttorie per presunte violazioni degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, avviate nel mese di ottobre 2016.

Il primo procedimento aperto dall’AGCM nei confronti della società che gestisce la più diffusa applicazione di messaggistica istantanea, è servito per accertare se la società americana abbia di fatto obbligato gli utenti di WhatsApp Messenger ad accettare integralmente i nuovi Termini contrattuali di utilizzo, con particolare riferimento alla condivisione dei propri dati personali con Facebook. Il comportamento della società è stato giudicato fraudolento, in quanto – secondo l’Antitrust – è stato fatto credere agli utenti che, senza una accettazione dei nuovi Termini, sarebbe stato impossibile proseguire nell’uso dell’applicazione. Conseguentemente, l’AGCM ha comminato a WhatsApp Inc. una sanzione di 3 milioni di euro.

Per quelli che, invece, erano già utenti alla data della modifica dei Termini (ovvero al 25 agosto 2016) era stata prevista la possibilità di accettarne “parzialmente” i contenuti, potendo decidere di non fornire l’assenso a condividere le informazioni del proprio account WhatsApp con Facebook e continuare, comunque, a utilizzare l’app senza alcun tipo di conseguenza.

Il secondo procedimento istruttorio, avviato nei confronti di WhatsApp Inc., per presunta vessatorietà di alcune clausole del modello contrattuale sottoposto all’accettazione dei consumatori che vogliano usufruire dell’applicazione WhatsApp Messenger, si è concluso con l’accertamento della irregolarità delle disposizioni che prevedono:

  • esclusioni e limitazioni di responsabilità in capo a WhatsApp molto ampie e assolutamente generiche, inclusa quella che deriva dal proprio inadempimento;
  • la possibilità di interruzioni del servizio decise unilateralmente da WhatsApp senza motivo e senza preavviso;
  • il diritto generico esercitabile da WhatsApp di risolvere il contratto/recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo e non consentire più all’utente l’accesso/utilizzo dei servizi, senza prevedere lo stesso diritto per il consumatore.

Di seguito, una serie di disposizioni giudicate vessatorie dall’Antitrust:

  • il diritto generico esercitabile da WhatsApp di introdurre modifiche, anche economiche, dei Termini di Utilizzo, senza che nel contratto vengano preventivamente indicate le motivazioni sulla base delle quali la società si vincola ad apportare le modifiche e senza neppure prevedere modalità per informarne in maniera adeguata l’utilizzatore, unitamente alla previsione del meccanismo di silenzio assenso che fa discendere l’accettazione dei nuovi Termini anche solo dalla mera inerzia inconsapevole dell’utente;
  • la determinazione della legge applicabile al contratto e alle controversie quella dello Stato della California e quali unici fori competenti per la risoluzione delle controversie il Tribunale Federale degli Stati Uniti della California settentrionale o il Tribunale dello Stato della California;
  • un generico diritto esercitabile da WhatsApp di recedere dagli ordini e di non fornire rimborsi per i servizi offerti, senza precisare in modo chiaro il contesto in cui tali operazioni si esplicherebbero;
  • la generale prevalenza del contratto scritto in lingua inglese, in caso di conflitto con la versione tradotta in lingua italiana (accettata dall’utente), senza prevedere la prevalenza dell’interpretazione più favorevole al consumatore, a prescindere dalla lingua in cui la clausola è redatta.

Per visualizzare il provvedimento dell’Autorità clicca qui.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Adunanza dell’11 maggio 2017, Provvedimento n. 26597)