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Capo I – Disposizioni generali

Art. 2740

Responsabilità patrimoniale

Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni [Codice civile 1176, 1218] con tutti i suoi beni presenti e futuri [Codice civile 2150, 2741, 2901, 2910].

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge [Codice civile 170, 187, 188, 326, 490, n. 2, 625, 2045, 2046, 2117, 2150, 2267, 2313; Codice di procedura civile 514].

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Art. 2741

Concorso dei creditori e cause di prelazione

I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore [Codice civile 2740], salve le cause legittime di prelazione [Codice civile 495, 499, 514, 1982, 2901; Codice di procedura civile 528].

Sono cause legittime di prelazione i privilegi [Codice civile 2745], il pegno [Codice civile 2784] e le ipoteche [Codice civile 2808].

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Art. 2742

Surrogazione dell’indennità alla cosa

Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite [Codice civile 2743] o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento [Codice civile 1905] sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado [Codice civile 1882, 2815], eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento [Codice civile 1017, 1019, 1020, 1128, 1259]. L’autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l’impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa [Codice civile 1790, n. 4, 1796; Codice della navigazione 572].

Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione [Codice civile 2906, 2964]. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento [Codice civile 2844].

Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive [Codice civile 1032] o di comunione forzosa [Codice civile 874, 875] o di espropriazione per pubblico interesse [Codice civile 834; Codice della navigazione 553, 1026], osservate, per quest’ultima, le disposizioni della legge speciale [Codice civile 1780].

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Art. 2743

Diminuzione della garanzia

Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca [Codice civile 2742] o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l’immediato pagamento del suo credito [Codice civile 1186, 1844, 1850, 1867, n. 2, 1877, 1943, 2795, 2813, 2864].

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Art. 2744

Divieto del patto commissorio

È nullo [Codice civile 1418] il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno [Codice civile 1963, 2666, 2787, 2796, 2797, 2798, 2804].

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