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Art. 2742

Surrogazione dell’indennità alla cosa

Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite [Codice civile 2743] o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento [Codice civile 1905] sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado [Codice civile 1882, 2815], eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento [Codice civile 1017, 1019, 1020, 1128, 1259]. L’autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l’impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa [Codice civile 1790, n. 4, 1796; Codice della navigazione 572].

Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione [Codice civile 2906, 2964]. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento [Codice civile 2844].

Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive [Codice civile 1032] o di comunione forzosa [Codice civile 874, 875] o di espropriazione per pubblico interesse [Codice civile 834; Codice della navigazione 553, 1026], osservate, per quest’ultima, le disposizioni della legge speciale [Codice civile 1780].

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