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Art. 2743

Diminuzione della garanzia

Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca [Codice civile 2742] o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l’immediato pagamento del suo credito [Codice civile 1186, 1844, 1850, 1867, n. 2, 1877, 1943, 2795, 2813, 2864].

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