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Art. 2744

Divieto del patto commissorio

È nullo [Codice civile 1418] il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno [Codice civile 1963, 2666, 2787, 2796, 2797, 2798, 2804].

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