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Art. 2740

Responsabilità patrimoniale

Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni [Codice civile 1176, 1218] con tutti i suoi beni presenti e futuri [Codice civile 2150, 2741, 2901, 2910].

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge [Codice civile 170, 187, 188, 326, 490, n. 2, 625, 2045, 2046, 2117, 2150, 2267, 2313; Codice di procedura civile 514].

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