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Art. 2741

Concorso dei creditori e cause di prelazione

I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore [Codice civile 2740], salve le cause legittime di prelazione [Codice civile 495, 499, 514, 1982, 2901; Codice di procedura civile 528].

Sono cause legittime di prelazione i privilegi [Codice civile 2745], il pegno [Codice civile 2784] e le ipoteche [Codice civile 2808].

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