x

x

Capo II – Della capacità di disporre e di ricevere per donazione

Art. 774

Capacità di donare

Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni [Codice civile 2, 394, 424]. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall’inabilitato [Codice civile 776] nel loro contratto di matrimonio [Codice civile 785] a norma degli articoli 165 e 166.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all’esercizio di una impresa commerciale [Codice civile 397, 2198].

Leggi il commento ->
Art. 775

Donazione fatta da persona incapace d’intendere o di volere

La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta [Codice civile 591, n. 3], può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa [Codice civile 428, 799].

L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta [Codice civile 1442].

Leggi il commento ->
Art. 776

Donazione fatta dall’inabilitato

La donazione fatta dall’inabilitato [Codice civile 774], anche se anteriore alla sentenza di inabilitazione [Codice civile 421] o alla nomina del curatore provvisorio [Codice civile 419], può essere annullata se fatta dopo che è stato promosso il giudizio di inabilitazione [Codice di procedura civile 712].

Il curatore dell’inabilitato per prodigalità [Codice civile 415] può chiedere l’annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all’inizio del giudizio d’inabilitazione [Codice civile 427].

Leggi il commento ->
Art. 777

Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci

Il padre e il tutore [Codice civile 320, 343] non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata [Codice civile 378].

Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato [Codice civile 375, 785, 1389].

Leggi il commento ->
Art. 778

Mandato a donare

È nullo [Codice civile 1418] il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l’oggetto della donazione [Codice civile 1703].

È peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso [Codice civile 631].

È del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.

Leggi il commento ->
Art. 779

Donazione a favore del tutore o protutore

È nulla la donazione [Codice civile 799, 1418, 1421] a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo [Codice civile 388, 590, 1471, n. 3;Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 137].

Si applicano le disposizioni dell’articolo 599.

Leggi il commento ->
Art. 780

Donazione al figlio naturale non riconoscibile

[È  nulla la donazione [Codice civile 799, 1418, 1421] fatta dal genitore al figlio naturale, se la filiazione non può essere riconosciuta o dichiarata [Codice civile 250, 251, 252, 269, 278].

La nullità non si estende agli assegni fatti dal genitore in occasione del matrimonio [Codice civile 741, 742] o per la sistemazione professionale del figlio nella misura consentita dalle condizioni economiche e sociali del donante.

La nullità può essere fatta valere dal donante, dai suoi discendenti legittimi o dal coniuge [Codice civile 799].

Si applicano le disposizioni dell’articolo 599.]

Leggi il commento ->
Art. 781

Donazione tra coniugi

I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l’uno all’altro alcuna liberalità [Codice civile 159, 162, 178, 219, 783, 1418], salve quelle conformi agli usi.

Leggi il commento ->