Art. 777
Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci
Il padre e il tutore [Codice civile 320, 343] non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata [Codice civile 378].
Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato [Codice civile 375, 785, 1389].
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