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Art. 776

Donazione fatta dall’inabilitato

La donazione fatta dall’inabilitato [Codice civile 774], anche se anteriore alla sentenza di inabilitazione [Codice civile 421] o alla nomina del curatore provvisorio [Codice civile 419], può essere annullata se fatta dopo che è stato promosso il giudizio di inabilitazione [Codice di procedura civile 712].

Il curatore dell’inabilitato per prodigalità [Codice civile 415] può chiedere l’annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all’inizio del giudizio d’inabilitazione [Codice civile 427].

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