Art. 775

Donazione fatta da persona incapace d’intendere o di volere

La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta [Codice civile 591, n. 3], può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa [Codice civile 428, 799].

L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta [Codice civile 1442].

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