Art. 779
Donazione a favore del tutore o protutore
È nulla la donazione [Codice civile 799, 1418, 1421] a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo [Codice civile 388, 590, 1471, n. 3;Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 137].
Si applicano le disposizioni dell’articolo 599.
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