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Art. 780

Donazione al figlio naturale non riconoscibile

[È  nulla la donazione [Codice civile 799, 1418, 1421] fatta dal genitore al figlio naturale, se la filiazione non può essere riconosciuta o dichiarata [Codice civile 250, 251, 252, 269, 278].

La nullità non si estende agli assegni fatti dal genitore in occasione del matrimonio [Codice civile 741, 742] o per la sistemazione professionale del figlio nella misura consentita dalle condizioni economiche e sociali del donante.

La nullità può essere fatta valere dal donante, dai suoi discendenti legittimi o dal coniuge [Codice civile 799].

Si applicano le disposizioni dell’articolo 599.]

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