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Art. 906

Distanza per l’apertura di vedute laterali od oblique

Non si possono aprire vedute laterali od oblique [Codice civile 900] sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto [Codice civile 907].

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