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Capo II – Della proprietà fondiaria

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 840

Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo

La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino [Codice civile 826, 832, 959]. Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere. Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali [Codice della navigazione 714].

Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle [Codice civile 94; Codice della navigazione 823].

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Art. 841

Chiusura del fondo

Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo [Codice civile 832, 842, 843, 1054, 1064, 2934].

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Art. 842

Caccia e pesca

Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso [Codice civile 841, 1064] nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno [Codice civile 923].

Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’autorità.

Per l’esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo [Codice civile 923].

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Art. 843

Accesso al fondo

Il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo [Codice civile 841], sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune [Codice civile 1051, 1064, 1069].

Se l’accesso cagiona danno, è dovuta un’adeguata indennità [Codice civile 1038, 1053, 2045].

Il proprietario deve parimenti permettere l’accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l’animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l’accesso consegnando la cosa o l’animale [Codice civile 924, 925].

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Art. 844

Immissioni

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi [Codice civile 890; Codice penale 659, 674].

Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

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Art. 845

Regole particolari per scopi di pubblico interesse

La proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.

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Sezione II – Del riordinamento della proprietà rurale

Art. 846

Minima unità colturale

[Nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni [Codice civile 713, 1116] e nelle assegnazioni a qualunque titolo [Codice civile 667], aventi per oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale [Codice civile 720, 722].

S’intende per minima unità colturale la estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola [Codice civile 2142] e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria [Codice civile 847, 849, 850].]

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Art. 847

Determinazione della minima unità colturale

[L’estensione della minima unità colturale sarà determinata distintamente per zone, avuto riguardo all’ordinamento produttivo [Codice civile 846] e alla situazione demografica locale, con provvedimento dell’autorità amministrativa, da adottarsi sentite le associazioni professionali.]

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Art. 848

Sanzione dell’inosservanza

[Gli atti compiuti contro il divieto dell’articolo 846 possono essere annullati dall’autorità giudiziaria, su istanza del pubblico ministero [Codice civile 2907]. L’azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell’atto.]

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Art. 849

Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie

Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto dall’articolo seguente, il proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unità colturale [Codice civile 846], può domandare che gli sia trasferita la proprietà di questi ultimi [Codice civile 2932], pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una migliore sistemazione delle unità fondiarie. In caso di contrasto decide l’autorità giudiziaria, sentite le associazioni professionali circa la sussistenza delle condizioni che giustificano la richiesta di trasferimento.

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Art. 850

Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria

Quando più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale [Codice civile 846] appartengono a diversi proprietari, può, su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell’autorità amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi [Codice civile 851].

Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica [Codice civile 862].

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Art. 851

Trasferimenti coattivi

Il consorzio indicato dall’articolo precedente può predisporre il piano di riordinamento [Codice civile 850, 854, 855].

Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie può procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi [Codice civile 834]; può anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.

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Art. 852

Terreni esclusi dai trasferimenti

Dai trasferimenti coattivi [Codice civile 857, 858, 859, 861, 862, 863, 864, 865, 922] previsti dall’articolo precedente sono esclusi:

1) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica;

2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenze dei medesimi;

3) le aree fabbricabili;

4) gli orti, i giardini, i parchi;

5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;

6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;

7) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarità di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualità.

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Art. 853

Trasferimento dei diritti reali

Nei trasferimenti coattivi [Codice civile 851] le servitù prediali [Codice civile 1027] sono abolite, conservate o create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione [Codice civile 855, 1031, 1032].

Gli altri diritti reali di godimento sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio e, qualora non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.

Le ipoteche [Codice civile 2808] che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario sono trasferite sul fondo di nuova assegnazione per una quota corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite. In caso di espropriazione forzata dell’immobile gravato da ipoteca su una quota, l’immobile è espropriato per intero e il credito è collocato, secondo il grado dell’ipoteca, sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all’ipoteca medesima [Codice civile 2809, 2852].

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Art. 854

Notifica e trascrizione del piano di riordinamento

Il piano di riordinamento [Codice civile 851] deve essere preventivamente portato a cognizione degli interessati, e contro di esso è ammesso reclamo in via amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali.

Il provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano dev’essere trascritto presso l’ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni [Codice civile 2645, 2672].

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Art. 855

Effetti dell’approvazione del piano di riordinamento

Con l’approvazione del piano di riordinamento [Codice civile 851] si operano i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali [Codice civile 922]; sono anche costituite le servitù imposte nel piano stesso [Codice civile 853, 1032].

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Art. 856

Competenza dell’autorità giudiziaria

Nelle materie indicate dagli articoli 850 e seguenti è salva la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli interessati [Codice civile 851, 855]. L’autorità giudiziaria non può tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano di riordinamento, ma può procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.

Il credito relativo è privilegiato a norma delle leggi speciali.

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Sezione III – Della bonifica integrale

Art. 857

Terreni soggetti a bonifica

Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio [Codice civile 858], in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d’ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell’ordinamento produttivo [Codice civile 852, 866, 947].

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Art. 858

Comprensorio di bonifica e piano delle opere

Il comprensorio di bonifica e il piano generale dei lavori e di attività coordinate [Codice civile 860, 862] sono determinati e pubblicati a norma della legge speciale [Codice civile 852, 857, 1044].

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Art. 859

Opere di competenza dello Stato

Il piano generale indicato dall’articolo precedente stabilisce quali opere di bonifica siano di competenza dello Stato [Codice civile 852].

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Art. 860

Concorso dei proprietari nella spesa

I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica [Codice civile 858, 865].

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Art. 861

Opere di competenza dei privati

I proprietari degli immobili indicati dall’articolo precedente sono obbligati a eseguire, in conformità del piano generale di bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata che siano d’interesse comune a più fondi o d’interesse particolare a taluno di essi [Codice civile 865].

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Art. 862

Consorzi di bonifica

All’esecuzione, alla manutenzione e all’esercizio delle opere di bonifica può provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati [Codice civile 850, 858, 863].

A tali consorzi possono essere anche affidati l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle altre opere d’interesse comune a più fondi o d’interesse particolare a uno di essi.

I consorzi sono costituiti per decreto del Presidente della Repubblica (1) e, in mancanza dell’iniziativa privata, possono essere formati anche d’ufficio.

Essi sono persone giuridiche pubbliche [Codice civile 11] e svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge speciale.

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Art. 863

Consorzi di miglioramento fondiario

Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica [Codice civile 862] possono essere costituiti anche consorzi per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica [Codice civile 914, 918, 921].

Essi sono persone giuridiche private [Codice civile 12]. Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche [Codice civile 11] quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell’incremento della produzione, sono riconosciuti d’interesse nazionale con provvedimento dell’autorità amministrativa.

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Art. 864

Contributi consorziali

I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l’imposta fondiaria.

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Art. 865

Espropriazione per inosservanza degli obblighi

Quando l’inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari [Codice civile 860, 861] risulta tale da compromettere l’attuazione del piano di bonifica, può farsi luogo all’espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario inadempiente [Codice civile 834], osservate le disposizioni della legge speciale [Codice civile 852].

L’espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere offrendo opportune garanzie.

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Sezione IV – Dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali

Art. 866

Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi

Anche indipendentemente da un piano di bonifica [Codice civile 857, 858], i terreni di qualsiasi natura e destinazione possono essere sottoposti a vincolo idrogeologico, osservate le forme e le condizioni stabilite dalla legge speciale, al fine di evitare che possano con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

L’utilizzazione dei terreni e l’eventuale loro trasformazione, la qualità delle colture, il governo dei boschi e dei pascoli sono assoggettati, per effetto del vincolo, alle limitazioni stabilite dalle leggi in materia.

Parimenti, a norma della legge speciale, possono essere sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione i boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali.

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Art. 867

Sistemazione e rimboschimento dei terreni vincolati

Al fine del rimboschimento e del rinsaldamento i terreni vincolati possono essere assoggettati a espropriazione [Codice civile 834], a occupazione temporanea o a sospensione dell’esercizio del pascolo, nei modi e con le forme stabiliti dalle leggi in materia.

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Art. 868

Regolamento protettivo dei corsi d’acqua

I proprietari d’immobili situati in prossimità di corsi d’acqua che arrecano o minacciano danni all’agricoltura, ad abitati o a manufatti d’interesse pubblico sono obbligati, anche indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all’esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d’acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.

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Sezione V – Della proprietà edilizia

Art. 869

Piani regolatori

I proprietari d’immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti.

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Art. 870

Comparti

Quando è prevista la formazione di comparti, costituenti unità fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l’attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l’esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, può procedersi alla espropriazione a norma delle leggi in materia.

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Art. 871

Norme di edilizia e di ornato pubblico

Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale [Codice della navigazione 55] e dai regolamenti edilizi comunali.

La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche.

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Art. 872

Violazione delle norme di edilizia

Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall’articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.

Colui che per effetto della violazione ha subìto danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate [Codice civile 2933].

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Sezione VI – Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

Art. 873

Distanze nelle costruzioni

Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore [Codice civile 875, 879].

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Art. 874

Comunione forzosa del muro sul confine

Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione [Codice civile 875, 2742] per tutta l’altezza o per parte di essa [Codice civile 880], purché lo faccia per tutta l’estensione della sua proprietà [Codice civile 903]. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino [Codice civile 877, 879, 904].

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Art. 875

Comunione forzosa del muro che non è sul confine

Quando il muro si trova ad una distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali [Codice civile 873], il vicino può chiedere la comunione [Codice civile 874, 2742] del muro [Codice civile 885, 903] soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine [Codice civile 873, 879, 904].

Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volontà entro il termine di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta [Codice civile 882].

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Art. 876

Innesto nel muro sul confine

Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per innestarvi un capo del proprio muro, non ha l’obbligo di renderlo comune a norma dell’articolo 874, ma deve pagare una indennità per l’innesto.

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Art. 877

Costruzioni in aderenza

Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine [Codice civile 874], può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.

Questa norma si applica anche nel caso previsto dall’articolo 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo [Codice civile 904].

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Art. 878

Muro di cinta

Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un’altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall’articolo 873 [Codice civile 892].

Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d’appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri [Codice civile 886].

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Art. 879

Edifici non soggetti all’obbligo delle distanze o a comunione forzosa

Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico [Codice civile 822, 873, 874, 875] e quelli soggetti allo stesso regime [Codice civile 824], né gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia [Codice civile 839]. Il vicino non può neppure usare della facoltà concessa dall’articolo 877.

Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.

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Art. 880

Presunzione di comunione del muro divisorio

Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune [Codice civile 885] fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto [Codice civile 874, 882, 886, 898, 903].

Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi [Codice civile 881].

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Art. 881

Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio

Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti [Codice civile 880] appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo [Codice civile 903].

Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni [Codice civile 897].

Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte opposta, il muro è reputato comune [Codice civile 882]: in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi.

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Art. 882

Riparazioni del muro comune

Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune [Codice civile 875, 880, 881] sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto [Codice civile 887] e in proporzione del diritto di ciascuno [Codice civile 1104], salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti [Codice civile 917].

Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall’obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione [Codice civile 888], purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza [Codice civile 883, 1123].

La rinunzia non libera il rinunziante dall’obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio [Codice civile 886].

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Art. 883

Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune

Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune può rinunziare alla comunione di questo [Codice civile 882], ma deve farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino.

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Art. 884

Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune

Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni e può immettervi travi, purché le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto dell’altro comproprietario di fare accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario può anche attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza. Egli è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute.

Non può fare incavi nel muro comune, né eseguirvi altra opera che ne comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi [Codice civile 1120, 1122].

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Art. 885

Innalzamento del muro comune

Ogni comproprietario può alzare il muro comune [Codice civile 875, 880], ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata [Codice civile 903]. Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell’articolo 874.

Se il muro non è atto a sostenere la sopraedificazione, colui che l’esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto dall’esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore.

Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento.

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Art. 886

Costruzione del muro di cinta

Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati [Codice civile 882, 888]. L’altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri [Codice civile 878].

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Art. 887

Fondi a dislivello negli abitati

Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l’altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all’altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza [Codice civile 882].

Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.

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Art. 888

Esonero dal contributo nelle spese

Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio [Codice civile 1104], cedendo, senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito [Codice civile 882, 886]. In tal caso il muro è di proprietà di colui che l’ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi dell’articolo 874, senza obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito.

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Art. 889

Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi

Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.

Per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.

Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.

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Art. 890

Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi

Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza [Codice civile 844; Codice penale 659, 674].

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 Art. 891

Distanze per canali e fossi

Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via.

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Art. 892

Distanze per gli alberi

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali [Codice civile 895]. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili [Codice civile 898];

2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina [Codice civile 894, 896].

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune [Codice civile 878], purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

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Art. 893

Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi

Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall’articolo precedente [Codice civile 894].

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Art. 894

Alberi a distanza non legale

Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti [Codice civile 892, 893].

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Art. 895

Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale

Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l’albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale [Codice civile 892].

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine [Codice civile 899].

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Art. 896

Recisione di rami protesi e di radici

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti [Codice civile 821].

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell’albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell’articolo 843.

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Art. 896-bis

Distanze minime per gli apiari

Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l’apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.

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Art. 897

Comunione di fossi

Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune [Codice civile 898, 899].

Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni [Codice civile 881].

Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

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Art. 898

Comunione di siepi

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario [Codice civile 880, 897, 899].

Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

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Art. 899

Comunione di alberi

Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni [Codice civile 895, 898].

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario [Codice civile 897].

Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l’autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio [Codice civile 1105, 1108, 1109].

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Sezione VII – Delle luci e delle vedute

Art. 900

Specie di finestre

Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci [Codice civile 901], quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute [Codice civile 902, 905, 906, 907] o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.

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Art. 901

Luci

Le luci che si aprono sul fondo del vicino [Codice civile 900] devono:

1) essere munite di un’inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;

2) avere il lato inferiore a un’altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri se sono ai piani superiori;

3) avere il lato inferiore a un’altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l’altezza stessa.

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Art. 902

Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci

L’apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto [Codice civile 900] è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall’articolo 901.

Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell’articolo predetto [Codice civile 2934].

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Art. 903

Luci nel muro proprio o nel muro comune

Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.

Se il muro è comune [Codice civile 880, 881], nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell’altro [Codice civile 1108]; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire [Codice civile 874, 875, 885].

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Art. 904

Diritto di chiudere le luci

La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza [Codice civile 874, 875, 877].

Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.

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Art. 905

Distanza per l’apertura di vedute dirette e balconi

Non si possono aprire vedute dirette [Codice civile 900] verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo.

Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.

Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi è una via pubblica.

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Art. 906

Distanza per l’apertura di vedute laterali od oblique

Non si possono aprire vedute laterali od oblique [Codice civile 900] sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto [Codice civile 907].

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Art. 907

Distanza delle costruzioni dalle vedute

Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette [Codice civile 900] verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell’articolo 905.

Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita [Codice civile 906].

Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.

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Sezione VIII – Dello stillicidio

Art. 908

Scarico delle acque piovane

Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino.

Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.

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Sezione IX – Delle acque

Art. 909

Diritto sulle acque esistenti nel fondo

Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee.

Egli può anche disporne a favore d’altri, qualora non osti il diritto di terzi [Codice civile 1904]; ma, dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in danno d’altri fondi.

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Art. 910

Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo

[Il proprietario di un fondo limitato o attraversato da un’acqua non pubblica, che corre naturalmente e sulla quale altri non ha diritto, può, mentre essa trascorre, farne uso per l’irrigazione dei suoi terreni e per l’esercizio delle sue industrie, ma deve restituire le colature e gli avanzi al corso ordinario.]

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Art. 911

Apertura di nuove sorgenti e altre opere

Chi vuole aprire sorgenti, stabilire capi o aste di fonte e in genere eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali o acquedotti, oppure scavarne, profondarne o allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma, deve, oltre le distanze stabilite nell’articolo 891, osservare le maggiori distanze ed eseguire le opere che siano necessarie per non recare pregiudizio ai fondi altrui, sorgenti, capi o aste di fonte, canali o acquedotti preesistenti e destinati all’irrigazione dei terreni o agli usi domestici o industriali [Codice civile 912, 918].

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Art. 912

Conciliazione di opposti interessi

Se sorge controversia tra i proprietari a cui un’acqua non pubblica può essere utile [Codice civile 1099], l’autorità giudiziaria deve valutare l’interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all’agricoltura o all’industria dall’uso a cui l’acqua è destinata o si vuol destinare [Codice civile 911, 913, 1044].

L’autorità giudiziaria può assegnare un’indennità ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto.

In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e sulle opere idrauliche.

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Art. 913

Scolo delle acque

Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l’opera dell’uomo [Codice civile 910, 912, 1094-1099].

Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso [Codice civile 1043].

Se per opere di sistemazione agraria dell’uno o dell’altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un’indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio [Codice civile 1044].

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Art. 914

Consorzi per regolare il deflusso delle acque

Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l’autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d’ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse [Codice civile 863, 918, 947].

Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’articolo 921.

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Art. 915

Riparazione di sponde e argini

Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi, previa autorizzazione del tribunale (1), che provvede in via d’urgenza [Codice di procedura civile 700].

Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dalla esecuzione delle opere stesse.

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Art. 916

Rimozione degli ingombri

Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini [Codice civile 1090].

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Art. 917

Spese per la riparazione, costruzione o rimozione

Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.

Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l’ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni [Codice civile 882].

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Art. 918

Consorzi volontari

Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui [Codice civile 863, 911, 914].

L’adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto [Codice civile 1350, n. 13, 1418, 2725].

Il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata in base all’estensione dei terreni a cui serve l’acqua [Codice civile 1106].

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Art. 919

Scioglimento del consorzio

Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno degli interessati [Codice civile 1111].

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Art. 920

Norme applicabili

Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione.

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Art. 921

Consorzi coattivi

Nel caso indicato dall’articolo 918, il consorzio può anche essere costituito d’ufficio dall’autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.

Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario [Codice civile 863].

Il consorzio può anche procedere all’espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennità.

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