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Art. 882

Riparazioni del muro comune

Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune [Codice civile 875, 880, 881] sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto [Codice civile 887] e in proporzione del diritto di ciascuno [Codice civile 1104], salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti [Codice civile 917].

Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall’obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione [Codice civile 888], purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza [Codice civile 883, 1123].

La rinunzia non libera il rinunziante dall’obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio [Codice civile 886].

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