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Art. 881

Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio

Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti [Codice civile 880] appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo [Codice civile 903].

Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni [Codice civile 897].

Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte opposta, il muro è reputato comune [Codice civile 882]: in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi.

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