Art. 880
Presunzione di comunione del muro divisorio
Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune [Codice civile 885] fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto [Codice civile 874, 882, 886, 898, 903].
Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi [Codice civile 881].
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