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Art. 879

Edifici non soggetti all’obbligo delle distanze o a comunione forzosa

Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico [Codice civile 822, 873, 874, 875] e quelli soggetti allo stesso regime [Codice civile 824], né gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia [Codice civile 839]. Il vicino non può neppure usare della facoltà concessa dall’articolo 877.

Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.

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