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Art. 863

Consorzi di miglioramento fondiario

Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica [Codice civile 862] possono essere costituiti anche consorzi per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica [Codice civile 914, 918, 921].

Essi sono persone giuridiche private [Codice civile 12]. Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche [Codice civile 11] quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell’incremento della produzione, sono riconosciuti d’interesse nazionale con provvedimento dell’autorità amministrativa.

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