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Art. 862

Consorzi di bonifica

All’esecuzione, alla manutenzione e all’esercizio delle opere di bonifica può provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati [Codice civile 850, 858, 863].

A tali consorzi possono essere anche affidati l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle altre opere d’interesse comune a più fondi o d’interesse particolare a uno di essi.

I consorzi sono costituiti per decreto del Presidente della Repubblica (1) e, in mancanza dell’iniziativa privata, possono essere formati anche d’ufficio.

Essi sono persone giuridiche pubbliche [Codice civile 11] e svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge speciale.

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