Art. 899
Comunione di alberi
Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni [Codice civile 895, 898].
Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario [Codice civile 897].
Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l’autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio [Codice civile 1105, 1108, 1109].
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