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Art. 842

Caccia e pesca

Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso [Codice civile 841, 1064] nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno [Codice civile 923].

Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’autorità.

Per l’esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo [Codice civile 923].

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