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Art. 843

Accesso al fondo

Il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo [Codice civile 841], sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune [Codice civile 1051, 1064, 1069].

Se l’accesso cagiona danno, è dovuta un’adeguata indennità [Codice civile 1038, 1053, 2045].

Il proprietario deve parimenti permettere l’accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l’animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l’accesso consegnando la cosa o l’animale [Codice civile 924, 925].

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