Art. 841
Chiusura del fondo
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo [Codice civile 832, 842, 843, 1054, 1064, 2934].
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Chiusura del fondo
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo [Codice civile 832, 842, 843, 1054, 1064, 2934].