Art. 856
Competenza dell’autorità giudiziaria
Nelle materie indicate dagli articoli 850 e seguenti è salva la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli interessati [Codice civile 851, 855]. L’autorità giudiziaria non può tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano di riordinamento, ma può procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.
Il credito relativo è privilegiato a norma delle leggi speciali.
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