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Art. 874

Comunione forzosa del muro sul confine

Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione [Codice civile 875, 2742] per tutta l’altezza o per parte di essa [Codice civile 880], purché lo faccia per tutta l’estensione della sua proprietà [Codice civile 903]. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino [Codice civile 877, 879, 904].

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