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Art. 904

Diritto di chiudere le luci

La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza [Codice civile 874, 875, 877].

Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.

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