Art. 904
Diritto di chiudere le luci
La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza [Codice civile 874, 875, 877].
Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.
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