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Art. 903

Luci nel muro proprio o nel muro comune

Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.

Se il muro è comune [Codice civile 880, 881], nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell’altro [Codice civile 1108]; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire [Codice civile 874, 875, 885].

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