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Art. 877

Costruzioni in aderenza

Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine [Codice civile 874], può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.

Questa norma si applica anche nel caso previsto dall’articolo 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo [Codice civile 904].

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