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Art. 854

Notifica e trascrizione del piano di riordinamento

Il piano di riordinamento [Codice civile 851] deve essere preventivamente portato a cognizione degli interessati, e contro di esso è ammesso reclamo in via amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali.

Il provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano dev’essere trascritto presso l’ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni [Codice civile 2645, 2672].

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