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Art. 851

Trasferimenti coattivi

Il consorzio indicato dall’articolo precedente può predisporre il piano di riordinamento [Codice civile 850, 854, 855].

Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie può procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi [Codice civile 834]; può anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.

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