Art. 850
Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria
Quando più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale [Codice civile 846] appartengono a diversi proprietari, può, su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell’autorità amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi [Codice civile 851].
Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica [Codice civile 862].
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