x

x

Art. 888

Esonero dal contributo nelle spese

Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio [Codice civile 1104], cedendo, senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito [Codice civile 882, 886]. In tal caso il muro è di proprietà di colui che l’ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi dell’articolo 874, senza obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.