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Art. 865

Espropriazione per inosservanza degli obblighi

Quando l’inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari [Codice civile 860, 861] risulta tale da compromettere l’attuazione del piano di bonifica, può farsi luogo all’espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario inadempiente [Codice civile 834], osservate le disposizioni della legge speciale [Codice civile 852].

L’espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere offrendo opportune garanzie.

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