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Art. 921

Consorzi coattivi

Nel caso indicato dall’articolo 918, il consorzio può anche essere costituito d’ufficio dall’autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.

Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario [Codice civile 863].

Il consorzio può anche procedere all’espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennità.

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