Art. 921
Consorzi coattivi
Nel caso indicato dall’articolo 918, il consorzio può anche essere costituito d’ufficio dall’autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.
Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario [Codice civile 863].
Il consorzio può anche procedere all’espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennità.
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