x

x

Art. 897

Comunione di fossi

Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune [Codice civile 898, 899].

Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni [Codice civile 881].

Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.