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Art. 918

Consorzi volontari

Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui [Codice civile 863, 911, 914].

L’adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto [Codice civile 1350, n. 13, 1418, 2725].

Il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata in base all’estensione dei terreni a cui serve l’acqua [Codice civile 1106].

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