Art. 918
Consorzi volontari
Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui [Codice civile 863, 911, 914].
L’adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto [Codice civile 1350, n. 13, 1418, 2725].
Il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata in base all’estensione dei terreni a cui serve l’acqua [Codice civile 1106].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.