Art. 895
Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale
Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l’albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale [Codice civile 892].
La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine [Codice civile 899].
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