Art. 2262
Utili
Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto [Codice civile 2265, 2270, 2350, 2433].
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Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto [Codice civile 2265, 2270, 2350, 2433].