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Capo II – Della società semplice

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 2251

Contratto sociale

Nella società semplice [Codice civile 2249, 2293, 2297] il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti [Codice civile 1350, n. 9, 2643, n. 10; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 204].

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Art. 2252

Modificazioni del contratto sociale

Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente [Codice civile 2259, 2272, n. 3, 2300].

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Sezione II – Dei rapporti tra i soci

Art. 2253

Conferimenti

Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale [Codice civile 2247, 2286, 2295, n. 6].

Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale [Codice civile 2282, 2295, n. 5].

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Art. 2254

Garanzia e rischi dei conferimenti

Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita [Codice civile 1465, 1483, 1490, 2286].

Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite [Codice civile 2281]. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione [Codice civile 1578, 1585, 1586, 1588].

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Art. 2255

Conferimento di crediti

Il socio che ha conferito un credito [Codice civile 2328, n. 6, 2518, n. 6] risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall’articolo 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.

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Art. 2256

Uso illegittimo delle cose sociali

Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società [Codice civile 1102].

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Art. 2257

Amministrazione disgiuntiva

La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società [Codice civile 1106]spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri [Codice civile 1105, 1716, 2203, 2276].

Se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione [Codice civile 2317] che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull’opposizione [Codice civile 2261, 2266].

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Art. 2258

Amministrazione congiuntiva

Se l’amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali [Codice civile 2261, 2317].

Se è convenuto che per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell’ultimo comma dell’articolo precedente.

Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società [Codice di procedura civile 700].

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Art. 2259

Revoca della facoltà di amministrare

La revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa [Codice civile 2252].

L’amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato [Codice civile 1723].

La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.

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Art. 2260

Diritti e obblighi degli amministratori

I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato [Codice civile 1703].

Gli amministratori sono solidalmente responsabili [Codice civile 1292] verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale [Codice civile 2281]. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa [Codice civile 2392].

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Art. 2261

Controllo dei soci

I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti [Codice civile 2257, 2258, 2489, 2623, n. 3].

Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell’amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso [Codice civile 2320, 2552].

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Art. 2262

Utili

Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto [Codice civile 2265, 2270, 2350, 2433].

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Art. 2263

Ripartizione dei guadagni e delle perdite

Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti [Codice civile 2265, 2280, 2282]. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali [Codice civile 1101].

La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità [Codice civile 2286, 2295, n. 7].

Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite [Codice civile 2178, 2265, 2295, n. 8].

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Art. 2264

Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo

La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa ad un terzo [Codice civile 1473].

La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi previsti dall’articolo 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione [Codice civile 2964]. L’impugnazione non può essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo [Codice civile 1444, 2034, 2603].

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Art. 2265

Patto leonino

È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite [Codice civile 1418, 2178, 2262, 2263, 2280, 2553, 2554].

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Sezione III – Dei rapporti con i terzi

 Art. 2266

Rappresentanza della società

La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi [Codice civile 2278].

In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale [Codice civile 2257, 2295, n. 5, 2298, 2310].

Le modificazioni e l’estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall’articolo 1396.

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Art. 2267

Responsabilità per le obbligazioni sociali

I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale [Codice civile 2268, 2271]. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente [Codice civile 1292] i soci che hanno agito in nome e per conto della società [Codice civile 38, 41, 2317, 2320, 2331, 2508, 2615] e, salvo patto contrario, gli altri soci [Codice civile 2269, 2280, 2291, 2297, 2740].

Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei [Codice civile 1396]; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l’esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza [Codice civile 2193, 2290; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 204].

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Art. 2268

Escussione preventiva del patrimonio sociale

Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi [Codice civile 1294, 1944, 2267, 2304].

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Art. 2269

Responsabilità del nuovo socio

Chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio [Codice civile 2267].

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Art. 2270

Creditore particolare del socio

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore [Codice civile 2262] e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione.

Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società [Codice civile 2305, 2531, 2614].

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Art. 2271

Esclusione della compensazione

Non è ammessa compensazione [Codice civile 1241, 1246, n. 5] fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio [Codice civile 2267].

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Sezione IV – Dello scioglimento della società

Art. 2272

Cause di scioglimento

La società si scioglie:

1) per il decorso del termine [Codice civile 2273, 2295, n. 9, 2448, n. 1];

2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo [Codice civile 27, 2295, n. 5, 2448, n. 2];

3) per la volontà di tutti i soci [Codice civile 2252, 2448, n. 5];

4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita [Codice civile 27, 2284, 2323];

5) per le altre cause previste dal contratto sociale [Codice civile 2448, n. 6].

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Art. 2273

Proroga tacita

La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali [Codice civile 2272, n. 1, 2307].

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Art. 2274

Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento

Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione [Codice civile 29, 2449].

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Art. 2275

Liquidatori

Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d’accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale [Codice civile 2309].

I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci [Codice civile 2450].

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Art. 2276

Obblighi e responsabilità dei liquidatori

Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori [Codice civile 2257, 2260], in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale.

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Art. 2277

Inventario

Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo rendiconto.

I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l’inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L’inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.

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Art. 2278

Poteri dei liquidatori

I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali [Codice civile 2280] e fare transazioni e compromessi [Codice civile 1965; Codice di procedura civile 806, 807, 808, 809].

Essi rappresentano la società anche in giudizio [Codice civile 2266; Codice di procedura civile 75].

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Art. 2279

Divieto di nuove operazioni

I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente [Codice civile 1292] per gli affari intrapresi [Codice civile 29, 2331, 2449].

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Art. 2280

Pagamento dei debiti sociali

I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali [Codice civile 2278], finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite [Codice civile 2263, 2267, 2452]. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente [Codice civile 1299, 2265, 2615].

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Art. 2281

Restituzione dei beni conferiti in godimento

I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano [Codice civile 1590, 1807]. Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale [Codice civile 1588], salva l’azione contro gli amministratori [Codice civile 2043, 2254, 2260].

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Art. 2282

Ripartizione dell’attivo

Estinti i debiti sociali, l’attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L’eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni [Codice civile 2263, 2265].

L’ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti [Codice civile 2253].

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Art. 2283

Ripartizione di beni in natura

Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni [Codice civile 1111, 2817, n. 2; Codice di procedura civile 784].

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Sezione V – Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

Art. 2284

Morte del socio

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci [Codice civile 2292], gli altri devono liquidare la quota agli eredi [Codice civile 2289, 2322], a meno che preferiscano sciogliere la società [Codice civile 2272, n. 3], ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano [Codice civile 2323, 2479, 2528].

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Art. 2285

Recesso del socio

Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci [Codice civile 1373, 2292].

Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa [Codice civile 2289].

Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi [Codice civile 24].

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Art. 2286

Esclusione

L’esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze [Codice civile 24, 1455] delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale [Codice civile 2253], nonché per l’interdizione [Codice civile 414], l’inabilitazione [Codice civile 415] del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [Codice penale 19, n. 1, 28, 29, 32].

Il socio che ha conferito nella società la propria opera [Codice civile 2263, 2295, n. 7] o il godimento di una cosa [Codice civile 2254] può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.

Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società [Codice civile 1465, 2254, 2287, 2524].

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Art. 2287

Procedimento di esclusione

L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso [Codice civile 2266].

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione [Codice civile 24, 2527, 2964].

Se la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell’altro.

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Art. 2288

Esclusione di diritto

 

(Testo in vigore fino al 31 agosto 2021)

 

È escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’articolo 2270.

(Testo in vigore dal 1° settembre 2021)

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell’insolvenza.

Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’articolo 2270.

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Art. 2289

Liquidazione della quota del socio uscente

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio [Codice civile 2307], questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota [Codice civile 2270, 2284, 2285].

La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.

Salvo quanto è disposto nell’articolo 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto [Codice civile 2529].

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Art. 2290

Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento [Codice civile 2284, 2530].

Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei [Codice civile 1396, 2267]; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato [Codice civile 2193].

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