Art. 2272

Cause di scioglimento

La società si scioglie:

1) per il decorso del termine [Codice civile 2273, 2295, n. 9, 2448, n. 1];

2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo [Codice civile 27, 2295, n. 5, 2448, n. 2];

3) per la volontà di tutti i soci [Codice civile 2252, 2448, n. 5];

4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita [Codice civile 27, 2284, 2323];

5) per le altre cause previste dal contratto sociale [Codice civile 2448, n. 6].

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