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Art. 2267

Responsabilità per le obbligazioni sociali

I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale [Codice civile 2268, 2271]. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente [Codice civile 1292] i soci che hanno agito in nome e per conto della società [Codice civile 38, 41, 2317, 2320, 2331, 2508, 2615] e, salvo patto contrario, gli altri soci [Codice civile 2269, 2280, 2291, 2297, 2740].

Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei [Codice civile 1396]; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l’esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza [Codice civile 2193, 2290; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 204].

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